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LEGGE 8 agosto 1977, n. 573

Applicazione del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed a pubblici esercizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/09/1978)
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Testo in vigore dal:  17-9-1978
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si applicano con le stesse modalità e decorrenze:
a) alle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili, condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
((b) alle imprese alberghiere, anche con prestazioni termali, ai pubblici esercizi ed alle aziende per la somministrazione di alimenti e bevande, alle agenzie di viaggio, ai complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127))
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