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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
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Testo in vigore dal:  18-3-1976

Art. 6



Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta. La multa non può essere applicata in misura inferiore a lire un milione.
Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, è superiore a cinquemila metri cubi, oltre la multa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
La medesima pena pecuniaria si applica per ogni altra violazione alle disposizioni del presente decreto o alle relative norme di attuazione.