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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
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Testo in vigore dal:  18-3-1976

Art. 5


Se l'imposta non è versata nei termini stabiliti è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del sei per cento.
L'indennità è ridotta al due per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.
Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme di cui all'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.