LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-5-1976
                               Art. 7. 
                Diritto all'indennita' di buonuscita 
 
  Il primo comma dell'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente: 
  "L'iscritto al Fondo  di  previdenza  per  il  personale  civile  e
militare  dello  Stato,  gestito  dall'Ente  nazionale  previdenza  e
assistenza per i dipendenti  statali,  che  cessi  dal  servizio  per
qualunque causa, consegue il diritto alla  indennita'  di  buonuscita
dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo". 
  Il primo comma dell'articolo 5 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e' sostituito dal seguente: 
  "In caso di morte del dipendente statale in attivita' di  servizio,
l'indennita' di buonuscita, nella  misura  che  sarebbe  spettata  al
dipendente,  compete,  nell'ordine,  al  coniuge  superstite  e  agli
orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle". 
  Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  per  le
cessazioni  dal  servizio  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  1976  e
successive.