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LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-5-1976

Art. 7

Diritto all'indennità di buonuscita


Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente:
"L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo".
Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è sostituito dal seguente:
"In caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle".
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le cessazioni dal servizio con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e successive.