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LEGGE 29 aprile 1976, n. 177

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1989
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
               Perequazione automatica delle pensioni 
 
  Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli  assegni
vitalizi,  temporanei  e  rinnovabili,  a  carico   dello   Stato   e
dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto,  del  Fondo
di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda  dei
patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del  cessato
Commissariato per la emigrazione,  sono  soggette  alla  perequazione
automatica secondo le disposizioni dei successivi  articoli  2,  3  e
4.(4) 
  La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica
anche sulle pensioni  a  carico  del  Fondo  per  il  trattamento  di
quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di  agenzia,
ai  ricevitori  ed  ai  portalettere,  della  Cassa  integrativa   di
previdenza per il personale telefonico  statale,  del  Fondo  per  il
trattamento di quiescenza e assegni  straordinari  al  personale  del
lotto, nonche' delle  casse  pensioni  amministrate  dalla  Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero  del  tesoro.  Il
relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.(4)((6)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  che
"Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge  29  aprile  1976,  n.
177, spettanti per le cessazioni dal  servizio  relative  ai  periodi
indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono  aumentate  a  decorrere
dal 1 gennaio 1984 di un importo determinato in  base  alle  aliquote
percentuali  stabilite  dagli  articoli   medesimi,   da   applicarsi
sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennita'
integrativa speciale, delle quote di aggiunta  di  famiglia  e  degli
emolumenti  accessori   previsti   per   i   titolari   di   pensione
privilegiata. 
  A decorrere dal  1  gennaio  1985  le  pensioni  di  cui  al  comma
precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui
al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e  con  riferimento
ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella
tabella  allegata  alla  presente   legge.   Per   le   pensioni   di
reversibilita' l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 
per cento." 
La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 2) che "La
disposizione del primo comma dell'articolo 1 della  legge  29  aprile
1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a  carico
dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese 
anche quelle del personale di magistratura e assimilato." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
Il D.L 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 febbraio 1991, n. 58 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che  "
Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
con eccezione di quelle a carico delle  Casse  pensioni  amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza  del  Ministero
del tesoro, sono aumentate, a decorrere dal  1'  luglio  1990,  nelle
misure percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza 
dei trattamenti, nella allegata tabella B."