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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 2012, n. 200

Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. (12G0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/2012
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Testo in vigore dal: 8-12-2012
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'articolo 13, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
con il quale e' stata anticipata l'istituzione  in  via  sperimentale
dell'imposta municipale propria  (IMU)  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
  Visto il comma 1 dell'articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
2011, il quale stabilisce che l'IMU e' applicata in  tutti  i  comuni
del territorio nazionale in base agli articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili; 
  Visto il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 23  del
2011, il quale dispone che si applica  all'IMU  l'esenzione  prevista
dall'articolo 7, comma 1,  lettera  i)  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni  in  materia  di  imposta
comunale sugli immobili; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo  n.
504 del 1992, come modificato dal comma 1, dell'articolo 91-bis,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in base al quale  sono  esenti  gli
immobili utilizzati dai soggetti di cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita'
non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive,  nonche'
delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),  della  legge  20
maggio 1985, n. 222; 
  Visto  il  comma  3,  primo  periodo,  dell'articolo   91-bis   del
decreto-legge n. 1 del 2012, il quale dispone che qualora, in caso di
utilizzazione mista, non sia possibile identificare gli immobili o le
porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attivita'  di  natura
non commerciale, ai sensi dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo  2  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, occorre  applicare  l'esenzione
in   misura   proporzionale   all'utilizzazione    non    commerciale
dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione; 
  Visto  il  comma  3,  secondo  periodo,  dell'articolo  91-bis  del
decreto-legge n. 1 del 2012, come integrato dal comma 6 dell'articolo
9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il  quale  dispone  che,
con regolamento  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  17  agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita'  e  le  procedure  relative
alla predetta dichiarazione e sono stabiliti  altresi'  gli  elementi
rilevanti ai fini  dell'individuazione  del  rapporto  proporzionale,
nonche' i requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
attivita' di cui alla lettera i) del  comma  1  dell'articolo  7  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  svolte  con
modalita' non commerciali; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400  del  1988,  i
quali stabiliscono, tra l'altro, che con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del  ministro
o  di  autorita'  sottordinate   al   ministro,   quando   la   legge
espressamente conferisca tale potere; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che  in   attuazione   dei   principi   comunitari   e
costituzionali di solidarieta' e sussidiarieta' di cui all'articolo 5
del Trattato dell'Unione Europea e agli  articoli  2  e  118,  ultimo
comma, della Costituzione,  e'  necessario  prevedere  una  specifica
disciplina diretta a  stabilire  le  modalita'  e  le  procedure  per
l'applicazione     dell'esenzione     dall'IMU     in     proporzione
all'utilizzazione dell'unita'  immobiliare  per  lo  svolgimento  con
modalita' non commerciali delle attivita' di cui al  citato  articolo
7, comma 1, lettera i); 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 7658/2012, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  27
settembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  n.  10380/2012,  espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  dell'8
novembre 2012; 
  Rilevato che il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha sottolineato
l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino  quanto
piu'  conformi  ai  parametri  comunitari  di  riferimento,  con   la
conseguente  necessita'  di  un  appropriato  dettaglio  dei  criteri
discretivi operanti, in relazione ai  diversi  settori  di  attivita'
considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete,
della sussistenza o meno del  requisito  della  commercialita'  nelle
medesime attivita'; 
  Considerato inoltre che il parere del Consiglio di Stato, gia' reso
positivamente in data del 27 settembre 2012, reca raccomandazioni  al
Governo  per  una  redazione  finale  del  regolamento  conforme   al
parametro di riferimento rintracciabile nel diritto interno,  nonche'
a  quello  desumibile  dal  diritto  dell'Unione  Europea,  lasciando
peraltro al successivo apprezzamento dell'Esecutivo  l'individuazione
di modalita' e forme utili per il conseguimento di tale obiettivo  di
conformita'; 
  Considerato che la successiva integrazione  apportata  all'articolo
91-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n.  1  del  2012,
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 2012,  risulta
avere non solo ribadito la base giuridica del presente regolamento ma
altresi' contribuito a precisare la sua ampiezza, disponendo che, con
lo stesso, e' consentito stabilire gli  elementi  rilevanti  ai  fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i  requisiti,
generali e di settore, per  qualificare  le  attivita'  di  cui  alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali; 
  Ritenuto  conseguentemente  che  sussistono  tutti  i   presupposti
perche' la redazione finale  del  presente  regolamento  risulti  sia
aderente ai contenuti del parere del Consiglio di Stato, sia conforme
alle raccomandazioni con lo stesso formulate al Governo; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
inviata con nota n. 3-15152, del 19 novembre 2012; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) IMU: l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214  e  agli  articoli  8  e  9  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
    b) TUIR: decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi; 
    c) enti non commerciali: gli  enti  pubblici  e  privati  diversi
dalle societa' di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR,
che non hanno per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita' commerciale; 
    d) oggetto esclusivo  o  principale:  per  oggetto  esclusivo  si
intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o  di  scrittura
privata autenticata o registrata; per oggetto principale  si  intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi  primari
indicati dalla legge,  dall'atto  costitutivo  o  dallo  statuto;  in
mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette  forme,
l'oggetto  principale  dell'ente  stesso  e'  determinato   in   base
all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; 
    e)  immobili:  tutti  i  terreni  e  i  fabbricati  posseduti   e
utilizzati dagli enti non commerciali; 
    f) attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a  quelle  di
cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,
relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
pagamento, o  di  prestazioni  economiche  destinate  a  rimuovere  e
superare le situazioni di bisogno e di  difficolta'  che  la  persona
umana incontra nel corso della  sua  vita,  escluse  soltanto  quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello  sanitario,  nonche'
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 
    g) attivita' previdenziali: attivita' strettamente  funzionali  e
inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali e  assistenziali
obbligatorie; 
    h) attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli
essenziali di assistenza definiti  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; 
    i) attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e  alla
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
    j) attivita' ricettive: attivita' che prevedono  l'accessibilita'
limitata ai destinatari propri delle  attivita'  istituzionali  e  la
discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita'
sociale,  quelle  dirette  a  garantire  l'esigenza  di  sistemazioni
abitative anche temporanee per bisogni speciali,  ovvero  svolte  nei
confronti di persone svantaggiate in ragione di  condizioni  fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni  caso  le
attivita' svolte in strutture alberghiere  e  paralberghiere  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; 
    k) attivita' culturali: attivita' rivolte a formare e  diffondere
espressioni della cultura e dell'arte; 
    l) attivita' ricreative:  attivita'  dirette  all'animazione  del
tempo libero; 
    m) attivita'  sportive:  attivita'  rientranti  nelle  discipline
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  svolte
dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo
di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o  agli  enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi  dell'articolo
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    n) attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della  legge  20
maggio 1985, n. 222: attivita' dirette all'esercizio del culto e alla
cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a  scopi
missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; 
    o) attivita' istituzionali: le attivita' di cui alle  lettere  da
f) a n) del presente articolo, volte alla realizzazione  di  fini  di
utilita' sociale; 
    p) modalita' non  commerciali:  modalita'  di  svolgimento  delle
attivita' istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al
diritto dell'Unione Europea,  per  loro  natura  non  si  pongono  in
concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono
e  costituiscono  espressione  dei   principi   di   solidarieta'   e
sussidiarieta'; 
    q) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile  per  lo
svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma
1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita'
non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla  stessa  lettera
i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita'  diverse  da
quelle di cui al medesimo  articolo  7,  comma  1,  lettera  i),  del
decreto legislativo n. 504 del 1992. 
          AVVERTENZA: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta di seguito il testo dell'articolo  13  del
          decreto legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          pubblicato nella GazzettaUfficiale 6 dicembre 2011, n. 284,
          Supplemento Ordinario: 
              «Art.  13.  Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale  propria   -   1.   L'istituzione   dell'imposta
          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli
          8 e 9 del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  in
          quanto  compatibili,  ed  alle  disposizioni  che  seguono.
          Conseguentemente  l'applicazione  a   regime   dell'imposta
          municipale propria e' fissata al 2015. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione  principale
          e le pertinenze della stessa; restano ferme le  definizioni
          di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2,  comma
          1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo  n.
          504 del 1992, sono individuati nei  coltivatori  diretti  e
          negli   imprenditori   agricoli   professionali   di    cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola. Per abitazione principale si intende  l'immobile,
          iscritto o iscrivibile nel  catasto  edilizio  urbano  come
          unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il  suo
          nucleo  familiare   dimorano   abitualmente   e   risiedono
          anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
          familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e   la
          residenza  anagrafica  in  immobili  diversi  situati   nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
              a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
          cui  all'articolo  10  del  codice  di   cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              b) per i fabbricati dichiarati inagibili o  inabitabili
          e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al   periodo
          dell'anno durante il  quale  sussistono  dette  condizioni.
          L'inagibilita' o inabitabilita' e'  accertata  dall'ufficio
          tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
          allega  idonea  documentazione   alla   dichiarazione.   In
          alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare  una
          dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n.  445,  rispetto  a  quanto  previsto  dal  periodo
          precedente. Agli effetti dell'applicazione della  riduzione
          alla  meta'  della  base  imponibile,  i   comuni   possono
          disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta
          del  fabbricato,   non   superabile   con   interventi   di
          manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
              a)  160  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
              b)  140  per  i  fabbricati  classificati  nel   gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
              b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria
          catastale D/5; 
              c) 80 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
              d)  60  per  i  fabbricati  classificati   nel   gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
              e) 55 per i  fabbricati  classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 110. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
          allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e  destinati
          dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,   fintanto   che
          permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
          e  comunque  per  un  periodo  non  superiore  a  tre  anni
          dall'ultimazione dei lavori. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
          le relative pertinenze, si detraggono, fino  a  concorrenza
          del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
          durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
          immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'
          soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno  di  essi
          proporzionalmente alla quota per la quale  la  destinazione
          medesima  si  verifica.  Per  gli  anni  2012  e  2013,  la
          detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata  di  50
          euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei
          anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e    residente
          anagraficamente   nell'unita'   immobiliare   adibita    ad
          abitazione   principale.   L'importo   complessivo    della
          maggiorazione, al netto della detrazione di base, non  puo'
          superare l'importo massimo di euro 400.  I  comuni  possono
          disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
          concorrenza    dell'imposta    dovuta,     nel     rispetto
          dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune  che  ha
          adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
          superiore a quella  ordinaria  per  le  unita'  immobiliari
          tenute a disposizione. La suddetta  detrazione  si  applica
          alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504;  per  tali
          fattispecie non si applicano  la  riserva  della  quota  di
          imposta prevista dal comma 11 a favore  dello  Stato  e  il
          comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
          ad abitazione principale l'unita' immobiliare  posseduta  a
          titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani  o  disabili
          che acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o
          sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
          la stessa non risulti locata, nonche' l'unita'  immobiliare
          posseduta  dai  cittadini  italiani   non   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  a  titolo  di  proprieta'  o   di
          usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti  locata.
          L'aliquota ridotta per l'abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
          fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  e  i  comuni  possono
          prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
          all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662. 
              11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari
          alla meta'  dell'importo  calcolato  applicando  alla  base
          imponibile   di   tutti   gli   immobili,   ad    eccezione
          dell'abitazione principale e delle relative  pertinenze  di
          cui al comma  7,  nonche'  dei  fabbricati  rurali  ad  uso
          strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
          comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota  di  imposta
          riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai  comuni
          nel loro territorio e non si applica il comma 17. La  quota
          di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
          all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste  dal
          presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni  di
          aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla  quota
          di  imposta  riservata  allo  Stato  di  cui   al   periodo
          precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
          le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso  si  applicano
          le disposizioni vigenti in materia  di  imposta  municipale
          propria.  Le  attivita'  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta erariale  sono  svolte  dal  comune  al  quale
          spettano le  maggiori  somme  derivanti  dallo  svolgimento
          delle suddette attivita' a titolo di imposta,  interessi  e
          sanzioni. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro novanta giorni dalla  data  in  cui  il
          possesso degli immobili ha avuto inizio o sono  intervenute
          variazioni   rilevanti   ai   fini   della   determinazione
          dell'imposta,  utilizzando  il  modello  approvato  con  il
          decreto  di  cui  all'articolo  9,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23.  La  dichiarazione  ha
          effetto anche per gli anni successivi  sempre  che  non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del  decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve essere presentata entro il 30 novembre 2012. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   della
          detrazione dell'imposta municipale  propria  devono  essere
          inviate  esclusivamente   per   via   telematica   per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui  all'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
          L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione nel predetto sito informatico e  gli  effetti
          delle deliberazioni  stesse  retroagiscono  al  1°  gennaio
          dell'anno  di  pubblicazione  nel   sito   informatico,   a
          condizione che detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30
          aprile dell'anno a cui la  delibera  si  riferisce.  A  tal
          fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
          In caso di mancata pubblicazione entro il  termine  del  30
          aprile, le aliquote e la detrazione si intendono  prorogate
          di anno in anno. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
              a) l'articolo 1 del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
              b) il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed
          h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446; 
              c) l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
              d) il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
              d-bis) i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  all'articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21.» 
              - Si riportano di seguito i testi degli articoli 8 e  9
          del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67. 
              «Art. 8. Imposta  municipale  propria  -  1.  L'imposta
          municipale propria  e'  istituita,  a  decorrere  dall'anno
          2014,  e  sostituisce,  per  la   componente   immobiliare,
          l'imposta sul reddito delle persone fisiche e  le  relative
          addizionali  dovute  in  relazione  ai   redditi   fondiari
          relativi ai beni non locati,  e  l'imposta  comunale  sugli
          immobili. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili diversi dall'abitazione principale. 
              3. L'imposta  municipale  propria  non  si  applica  al
          possesso  dell'abitazione  principale  ed  alle  pertinenze
          della  stessa.  Si   intende   per   effettiva   abitazione
          principale l'immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
          edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
          possessore dimora abitualmente e  risiede  anagraficamente.
          L'esclusione si applica alle pertinenze classificate  nelle
          categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
          un'unita'  pertinenziale  per  ciascuna   delle   categorie
          catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione  non  si  applica
          alle  unita'  immobiliari  classificate   nelle   categorie
          catastali A1, A8 e A9. 
              4. L'imposta municipale propria ha per base  imponibile
          il valore dell'immobile determinato ai sensi  dell'articolo
          5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
              5. Nel caso di possesso  di  immobili  non  costituenti
          abitazione principale ai sensi del comma  3,  l'imposta  e'
          dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
          cento. La predetta  aliquota  puo'  essere  modificata  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
          emanare su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie  locali,  nel  rispetto  dei  saldi  di   finanza
          pubblica, tenendo  conto  delle  analisi  effettuate  dalla
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza  pubblica.  I
          comuni possono, con deliberazione  del  consiglio  comunale
          adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
          di previsione, modificare, in  aumento  o  in  diminuzione,
          sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  ovvero  sino  a  0,2  punti
          percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. 
              6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
          cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'. 
              7. I comuni possono, con  deliberazione  del  consiglio
          comunale, adottata entro il termine  per  la  deliberazione
          del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
          al comma 5, primo periodo,  sia  ridotta  fino  alla  meta'
          anche nel  caso  in  cui  abbia  ad  oggetto  immobili  non
          produttivi di reddito fondiario ai sensi  dell'articolo  43
          del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel  caso  in  cui
          abbia ad oggetto immobili posseduti  dai  soggetti  passivi
          dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito  della
          facolta' prevista dal  presente  comma,  i  comuni  possono
          stabilire che l'aliquota ridotta si applichi  limitatamente
          a determinate categorie di immobili.». 
              «Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria -
          1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il
          proprietario di immobili,  inclusi  i  terreni  e  le  aree
          edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli
          strumentali o alla cui  produzione  o  scambio  e'  diretta
          l'attivita' dell'impresa, ovvero  il  titolare  di  diritto
          reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,  superficie
          sugli stessi. Nel caso di concessione  di  aree  demaniali,
          soggetto passivo e' il concessionario.  Per  gli  immobili,
          anche da costruire o in corso di costruzione,  concessi  in
          locazione finanziaria, soggetto passivo e' il  locatario  a
          decorrere dalla data della stipula e per  tutta  la  durata
          del contratto. 
              2.   L'imposta    e'    dovuta    per    anni    solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante  il
          quale il possesso  si  e'  protratto  per  almeno  quindici
          giorni e' computato  per  intero.  A  ciascuno  degli  anni
          solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 
              3.  I  soggetti  passivi   effettuano   il   versamento
          dell'imposta dovuta al comune per l'anno in  corso  in  due
          rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno  e  la
          seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso  nella  facolta'
          del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
          complessivamente dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da
          corrispondere entro il 16 giugno. 
              4. 
              5. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  52
          del citato decreto legislativo n. 446 del  1997,  i  comuni
          possono   introdurre   l'istituto   dell'accertamento   con
          adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
          dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
          strumenti di deflazione del  contenzioso,  sulla  base  dei
          criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
          1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme  dovute
          possa   essere   effettuato   in   forma   rateale,   senza
          maggiorazione di interessi. 
              6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell''economia e
          delle  finanze,  sentita  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani sono approvati i modelli  della  dichiarazione,  i
          modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
          di riscossione, distintamente  per  ogni  contribuente,  ai
          comuni e al sistema informativo della fiscalita'. 
              7.  Per  l'accertamento,  la  riscossione  coattiva,  i
          rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il  contenzioso  si
          applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
          14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504  del  1992  e
          l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
          del 2006. 
              8. Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria  gli
          immobili  posseduti  dallo  Stato,  nonche'  gli   immobili
          posseduti, nel proprio  territorio,  dalle  regioni,  dalle
          province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
          fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del  servizio
          sanitario nazionale, destinati  esclusivamente  ai  compiti
          istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
          dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e),  f),  h),
          ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  Sono
          altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di
          cui all'articolo  9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  febbraio  1994,  n.  133,  ubicati  nei   comuni
          classificati  montani  o  parzialmente   montani   di   cui
          all'elenco dei comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT). Le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  possono  prevedere  che  i  fabbricati
          rurali ad uso strumentale  siano  assoggettati  all'imposta
          municipale propria nel rispetto del limite  delle  aliquote
          definite dall'articolo 13, comma  8,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la  facolta'
          di introdurre esenzioni, detrazioni o  deduzioni  ai  sensi
          dell'articolo 80 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e
          successive modificazioni. 
              9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari  diversi  da
          quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
          3, i redditi derivanti dagli  immobili  non  produttivi  di
          reddito fondiario ai  sensi  dell'articolo  43  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          continuano ad essere assoggettati  alle  ordinarie  imposte
          erariali  sui  redditi.  Sono  comunque  assoggettati  alle
          imposte sui  redditi  ed  alle  relative  addizionali,  ove
          dovute,  gli  immobili   esenti   dall'imposta   municipale
          propria.". 
              - Si riporta di seguito il testo dell'articolo 7, comma
          1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre  1992,
          n. 305, Supplemento Ordinario. 
              «Art. 7. Esenzioni  
              (Omissis). 
              i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
          ricreative e  sportive,  nonche'  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.
          222. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta di seguito il testo dell'articolo  91-bis,
          del decreto legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  24   gennaio   2012,   n.   19,
          Supplemento Ordinario. 
              «Art.   91-bis.   Norme   sull'esenzione   dell'imposta
          comunale sugli immobili degli enti non commerciali - 1.  Al
          comma  1,  lettera  i),   dell'articolo   7   del   decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo
          svolgimento" sono inserite le seguenti: "con modalita'  non
          commerciali". 
              2. Qualora l'unita' immobiliare abbia  un'utilizzazione
          mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica  solo  alla
          frazione di unita' nella quale  si  svolge  l'attivita'  di
          natura  non  commerciale,  se   identificabile   attraverso
          l'individuazione degli  immobili  o  porzioni  di  immobili
          adibiti esclusivamente  a  tale  attivita'.  Alla  restante
          parte  dell'unita'  immobiliare,  in   quanto   dotata   di
          autonomia funzionale e reddituale permanente, si  applicano
          le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo  2  del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286.  Le
          rendite  catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
          periodo precedente producono effetto fiscale a partire  dal
          1° gennaio 2013. 
              3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi
          del precedente comma 2, a  partire  dal  1°  gennaio  2013,
          l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non
          commerciale  dell'immobile  quale   risulta   da   apposita
          dichiarazione.  Con   successivo   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  da   emanare   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto  1988,  n.
          400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
          stabilite  le  modalita'  e  le  procedure  relative   alla
          predetta dichiarazione,  gli  elementi  rilevanti  ai  fini
          dell'individuazione del rapporto proporzionale,  nonche'  i
          requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
          attivita' di cui alla lettera i) del comma 1  dell'articolo
          7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come
          svolte con modalita' non commerciali. 
              4. E' abrogato  il  comma  2-bis  dell'articolo  7  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.". 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'articolo  73,
          comma 1, lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986,  n.  302,  Supplemento
          Ordinario: 
              «Art. 73. Soggetti passivi 
              (Omissis). 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'articolo  16,
          lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129, Supplemento
          ordinario: 
              «Art.  16.  Agli  effetti   delle   leggi   civili   si
          considerano comunque: 
              a) attivita' di religione o  di  culto  quelle  dirette
          all'esercizio del culto  e  alla  cura  delle  anime,  alla
          formazione del clero e dei religiosi, a  scopi  missionari,
          alla catechesi, all'educazione cristiana; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta di seguito il testo dell'articolo 2, commi
          41, 42 e 44, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
          2006, n. 230: 
              «Art. 2. Misure in materia di riscossione 
              (Omissis). 
              41. Le unita' immobiliari che per effetto del  criterio
          stabilito nel  comma  40  richiedono  una  revisione  della
          qualificazione  e  quindi  della  rendita   devono   essere
          dichiarate in catasto da parte  dei  soggetti  intestatari,
          entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. In caso  di  inottemperanza,  gli  uffici
          provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con
          oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti  previsti
          dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica  la
          sanzione prevista dall'articolo 31 del regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni, per le violazioni degli  articoli  20  e  28
          dello stesso regio decreto-legge n.  652  del  1939,  nella
          misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. 
              42. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  del
          territorio, nel rispetto delle disposizioni  e  nel  quadro
          delle    regole    tecniche     previste     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e  da  pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche e operative per l'applicazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al  comma
          41. 
              (Omissis). 
              44.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  nove   mesi
          previsto  dal  comma  41,  si  rende  comunque  applicabile
          l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre  2004,  n.
          311, e successivi provvedimenti attuativi.. 
              - Si riporta di seguito il testo dell'articolo 9, comma
          6, del decreto legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237: 
              «Art. 9. Disposizioni  in  materia  di  verifica  degli
          equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della
          disciplina IPT, di IMU, di riscossione  delle  entrate,  di
          cinque per mille 
              (Omissis). 
              6. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole da: «e gli  elementi»
          fino alla fine, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  gli
          elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto
          proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di  settore,
          per qualificare le attivita' di cui  alla  lettera  i)  del
          comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali.». 
              - Si riporta di  seguito  il  testo  dell'articolo  17,
          commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          Supplemento Ordinario : 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.  59)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  Supplemento
          Ordinario. 
              - Si riporta di seguito il testo  dell'articolo  5  del
          Trattato  sull'Unione  europea   del   7   febbraio   1992,
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 
              «Art. 5. (ex articolo 5 del TCE) - 1. La  delimitazione
          delle competenze dell'Unione  si  fonda  sul  principio  di
          attribuzione. L'esercizio delle competenze  dell'Unione  si
          fonda sui principi di sussidiarieta' e proporzionalita'. 
              2. In virtu' del principio  di  attribuzione,  l'Unione
          agisce esclusivamente nei limiti delle  competenze  che  le
          sono  attribuite  dagli  Stati  membri  nei  trattati   per
          realizzare gli obiettivi  da  questi  stabiliti.  Qualsiasi
          competenza   non   attribuita   all'Unione   nei   trattati
          appartiene agli Stati membri. 
              3. In  virtu'  del  principio  di  sussidiarieta',  nei
          settori che non sono di sua competenza  esclusiva  l'Unione
          interviene  soltanto  se  e   in   quanto   gli   obiettivi
          dell'azione  prevista  non  possono  essere  conseguiti  in
          misura  sufficiente  dagli  Stati  membri,  ne'  a  livello
          centrale ne' a livello regionale e locale,  ma  possono,  a
          motivo  della  portata  o  degli  effetti  dell'azione   in
          questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. 
              Le istituzioni dell'Unione applicano  il  principio  di
          sussidiarieta'      conformemente       al       protocollo
          sull'applicazione  dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di
          proporzionalita'.  I  parlamenti  nazionali  vigilano   sul
          rispetto  del  principio  di  sussidiarieta'   secondo   la
          procedura prevista in detto protocollo. 
              4. In virtu'  del  principio  di  proporzionalita',  il
          contenuto e la forma del'azione dell'Unione si  limitano  a
          quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi  dei
          trattati. 
              Le istituzioni dell'Unione applicano  il  principio  di
          proporzionalita'      conformemente      al      protocollo
          sull'applicazione  dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di
          proporzionalita'.". 
              - Si riporta di seguito il testo degli articoli 2 e 118
          della Costituzione della Repubblica italiana: 
              «Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
          inviolabili  dell'uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.» 
              «Art. 118. 
              Le funzioni amministrative sono  attribuite  ai  Comuni
          salvo che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano
          conferite  a  Province,  Citta'  metropolitane,  Regioni  e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'articolo 117, e  disciplina  inoltre
          forme di intesa e coordinamento nella materia della  tutela
          dei beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 13  del  decreto-legge  n.
          201 del 2011, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 8 e 9 del citato  decreto
          legislativo n.  23  del  2011,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte
          sui redditi) e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario. 
              - Per il testo dell'articolo 73, comma 1,  lettera  c),
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta di seguito il testo dell'articolo 128  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  21  aprile  1998,  n.  92,  Supplemento
          ordinario. 
              «Art. 128. Oggetto e definizioni. - 1. Il presente capo
          ha come oggetto le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi
          relativi alla materia dei «servizi sociali. 
              2. Ai  sensi  del  presente  decreto  legislativo,  per
          «servizi sociali» si intendono tutte le attivita'  relative
          alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti  ed
          a  pagamento,  o  di  prestazioni  economiche  destinate  a
          rimuovere  e  superare  le  situazioni  di  bisogno  e   di
          difficolta' che la persona umana incontra nel  corso  della
          sua vita, escluse soltanto quelle  assicurate  dal  sistema
          previdenziale  e  da  quello  sanitario,   nonche'   quelle
          assicurate in sede di amministrazione della giustizia.». 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
          novembre  2001  (Definizione  dei  livelli  essenziali   di
          assistenza), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
          febbraio 2002, n. 33, Supplemento Ordinario. 
              La legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la
          definizione delle  norme  generali  sull'istruzione  e  dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni   in   materia   di
          istruzione e formazione professionale), e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77. 
              - Si riporta di seguito il testo  dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  6  giugno  2011,  n.  129,  Supplemento
          ordinario: 
              «Art.   9.   Strutture    ricettive    alberghiere    e
          paralberghiere. - 1. Sono strutture ricettive alberghiere e
          paralberghiere: 
                a) gli alberghi; 
                b) i motels; 
                c) i villaggi-albergo; 
                d) le residenze turistico alberghiere; 
                e) gli alberghi diffusi; 
                f) le residenze d'epoca alberghiere; 
                g)  i  bed  and  breakfast   organizzati   in   forma
          imprenditoriale; 
                h) le residenze della salute - beauty farm; 
                i)  ogni  altra  struttura  turistico-ricettiva   che
          presenti  elementi  ricollegabili  a  uno  o   piu'   delle
          precedenti categorie. 
              2. Gli  alberghi  sono  esercizi  ricettivi  aperti  al
          pubblico, a gestione  unitaria,  che  forniscono  alloggio,
          eventualmente vitto ed  altri  servizi  accessori,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, in camere ubicate
          in uno o piu' stabili o in parti di stabile. 
              3. I motels sono  alberghi  particolarmente  attrezzati
          per la sosta  e  l'assistenza  delle  autovetture  o  delle
          imbarcazioni,  che  assicurano  alle  stesse   servizi   di
          riparazione e di rifornimento di carburanti. 
              4. I villaggi albergo  sono  gli  esercizi  dotati  dei
          requisiti  propri  degli  alberghi   e/o   degli   alberghi
          residenziali,  caratterizzati  dalla  centralizzazione  dei
          servizi in funzione di piu' stabili facenti  parte  di  uno
          stesso complesso e  inseriti  in  area  attrezzata  per  il
          soggiorno e lo svago della clientela. 
              5.  Le  residenze  turistico  alberghiere,  o  alberghi
          residenziali, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a
          gestione unitaria, ubicate in uno o piu' stabili o parti di
          stabili, che offrono alloggio e servizi accessori in unita'
          abitative arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate
          di servizio autonomo di cucina. 
              6.  Gli  alberghi  diffusi  sono  strutture   ricettive
          caratterizzati dal fornire  alloggi  in  stabili  separati,
          vicini tra loro, ubicati per lo piu' in centri  storici  e,
          comunque,  collocati  a  breve  distanza  da  un   edificio
          centrale nel quale sono  offerti  servizi  di  ricevimento,
          portineria e gli altri eventuali servizi accessori. 
              7. Le residenze d'epoca alberghiere sono  le  strutture
          ricettive alberghiere ubicate in complessi  immobiliari  di
          particolare pregio storico-architettonico, dotate di mobili
          e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee
          ad un'accoglienza altamente qualificata. 
              8. I bed and breakfast in  forma  imprenditoriale  sono
          strutture  ricettive   a   conduzione   ed   organizzazione
          familiare, gestite da privati in  modo  professionale,  che
          forniscono alloggio e  prima  colazione  utilizzando  parti
          della  stessa  unita'  immobiliare  purche'  funzionalmente
          collegate e con spazi familiari condivisi. 
              9.  Le  residenze  della  salute  o  beauty  farm  sono
          esercizi alberghieri dotati  di  particolari  strutture  di
          tipo specialistico  proprie  del  soggiorno  finalizzato  a
          cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici.". 
              - Si riporta di seguito il testo dell'articolo 90 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, Supplemento ordinario. 
              «Art.  90.  Disposizioni   per   l'attivita'   sportiva
          dilettantistica.  -  1.  Le  disposizioni  della  legge  16
          dicembre 1991, n. 398, e  successive  modificazioni,  e  le
          altre disposizioni tributarie riguardanti  le  associazioni
          sportive dilettantistiche si applicano anche alle  societa'
          sportive  dilettantistiche  costituite   in   societa'   di
          capitali senza fine di lucro. 
              2. A decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  l'importo
          fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge  16  dicembre
          1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della  legge
          13 maggio 1999, n.  133,  e  successive  modificazioni,  e'
          elevato a 250.000 euro. 
              3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a). 
                b) all'articolo 83,  comma  2,  le  parole:  «a  lire
          10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a 7.500 euro». 
              4. Il CONI, le Federazioni  sportive  nazionali  e  gli
          enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non  sono
          obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento  a  titolo
          di  acconto  sui  contributi  erogati   alle   societa'   e
          associazioni    sportive    dilettantistiche,     stabilita
          dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              5. Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione  delle
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  nonche'
          delle Federazioni  sportive  e  degli  enti  di  promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI direttamente  connessi  allo
          svolgimento   dell'attivita'   sportiva,   sono    soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa. 
              6. Al n. 27-bis della tabella  di  cui  all'allegato  B
          annesso al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
          parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione
          sportiva riconosciuti dal CONI». 
              7.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  dopo
          le  parole:  «organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «e le  societa'
          e associazioni sportive dilettantistiche». 
              8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore  di
          societa',   associazioni   sportive   dilettantistiche    e
          fondazioni costituite da istituzioni  scolastiche,  nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei  settori  giovanili  riconosciuta   dalle   Federazioni
          sportive  nazionali  o  da  enti  di  promozione   sportiva
          costituisce, per il soggetto erogante, fino ad  un  importo
          annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro,  spesa
          di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine  o  dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del  beneficiario,  ai  sensi  dell'articolo  74,
          comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917. 
              9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a). 
                b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies)  e'
          abrogata. 
              10. All'articolo 17, comma 2, del  decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, le parole:  «delle  indennita'  e
          dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1,  lettera  m),
          del citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi»  sono
          soppresse. 
              11. All'articolo 111-bis,  comma  4,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «ed alle associazioni sportive
          dilettantistiche». 
              11-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  al   comma   1   la
          pubblicita', in qualunque modo  realizzata  negli  impianti
          utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con
          capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai
          fini dell'applicazione delle disposizioni del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  in
          rapporto di  occasionalita'  rispetto  all'evento  sportivo
          direttamente organizzato. 
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il Fondo di garanzia per i  mutui  relativi  alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento o  all'acquisto  di  impianti  sportivi,  ivi
          compresa l'acquisizione delle relative aree,  da  parte  di
          societa' o associazioni  sportive  nonche'  di  ogni  altro
          soggetto   pubblico   o   privato   che   persegua,   anche
          indirettamente, finalita' sportive. 
              13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal
          Ministro per gli affari regionali, il turismo e  lo  sport,
          su proposta dell'Istituto per il credito sportivo,  sentito
          il Comitato olimpico nazionale italiano. Al  Fondo  possono
          essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o
          indirettamente da enti pubblici. 
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 
              15.  La  garanzia  prestata  dal  fondo  e'  di  natura
          sussidiaria, si esplica  nei  limiti  e  con  le  modalita'
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera  entro
          i limiti delle disponibilita' del fondo. 
              16. La dotazione finanziaria del  fondo  e'  costituita
          dall'importo annuale acquisito dal fondo  speciale  di  cui
          all'articolo 5 della legge 24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive modificazioni, dei premi  riservati  al  CONI  a
          norma dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  14  aprile
          1948, n. 496, colpiti da decadenza. 
              17.    Le    societa'    e    associazioni     sportive
          dilettantistiche  devono   indicare   nella   denominazione
          sociale  la  finalita'  sportiva  e   la   ragione   o   la
          denominazione sociale dilettantistica  e  possono  assumere
          una delle seguenti forme: 
                a)  associazione  sportiva  priva   di   personalita'
          giuridica disciplinata dagli articoli  36  e  seguenti  del
          codice civile; 
                b) associazione sportiva con  personalita'  giuridica
          di diritto privato ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361; 
                c)  societa'  sportiva  di  capitali  o   cooperativa
          costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
          quelle che prevedono le finalita' di lucro. 
              18.   Le   societa'   e   le   associazioni    sportive
          dilettantistiche si  costituiscono  con  atto  scritto  nel
          quale deve tra l'altro  essere  indicata  la  sede  legale.
          Nello statuto devono essere espressamente previsti: 
                a) la denominazione; 
                b)     l'oggetto     sociale     con      riferimento
          all'organizzazione di attivita' sportive  dilettantistiche,
          compresa l'attivita' didattica; 
                c)   l'attribuzione   della   rappresentanza   legale
          dell'associazione; 
                d) l'assenza di fini di lucro e la previsione  che  i
          proventi delle  attivita'  non  possono,  in  nessun  caso,
          essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette; 
                e)  le  norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a
          principi di democrazia e  di  uguaglianza  dei  diritti  di
          tutti gli associati,  con  la  previsione  dell'elettivita'
          delle cariche sociali, fatte  salve  le  societa'  sportive
          dilettantistiche che  assumono  la  forma  di  societa'  di
          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile; 
                f)   l'obbligo    di    redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari, nonche' le modalita' di  approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari; 
                g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
                h) l'obbligo di  devoluzione  ai  fini  sportivi  del
          patrimonio in caso di scioglimento delle societa'  e  delle
          associazioni. 
              18-bis. E'  fatto  divieto  agli  amministratori  delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche  di
          ricoprire  la  medesima  carica   in   altre   societa'   o
          associazioni sportive  dilettantistiche  nell'ambito  della
          medesima federazione sportiva  o  disciplina  associata  se
          riconosciute dal CONI, ovvero  nell'ambito  della  medesima
          disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 
              18-ter.  Le  societa'  e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono in possesso dei requisiti  di  cui  al
          comma  18,  possono   provvedere   all'integrazione   della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della determinazione assunta in tale  senso  dall'assemblea
          dei soci. 
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  all'articolo
          6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari  di
          apposite convenzioni con il CONI. 
              20. 
              21. 
              22. 
              23. I dipendenti pubblici possono prestare  la  propria
          attivita',  nell'ambito  delle  societa'   e   associazioni
          sportive dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di  lavoro,
          purche' a titolo gratuito e fatti  salvi  gli  obblighi  di
          servizio,  previa  comunicazione   all'amministrazione   di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti esclusivamente le indennita' e i  rimborsi  di
          cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli  enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti   i
          cittadini e deve essere garantito, sulla  base  di  criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive. 
              25. Ai fini del conseguimento degli  obiettivi  di  cui
          all'articolo 29 della  presente  legge,  nei  casi  in  cui
          l'ente   pubblico   territoriale   non   intenda    gestire
          direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
          in via preferenziale a  societa'  e  associazioni  sportive
          dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline
          sportive associate e Federazioni sportive nazionali,  sulla
          base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri  d'uso  e
          previa determinazione di criteri generali e  obiettivi  per
          l'individuazione  dei  soggetti  affidatari.   Le   regioni
          disciplinano,  con   propria   legge,   le   modalita'   di
          affidamento. 
              26. Le palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti
          sportivi  scolastici,  compatibilmente  con   le   esigenze
          dell'attivita' didattica e delle attivita'  sportive  della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere  posti  a
          disposizione   di   societa'   e   associazioni    sportive
          dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui  ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.". 
              Per il testo dell'articolo 16, lettera a), della citata
          legge n. 222 del 1985, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera i),  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1992, si  veda  nelle
          note alle premesse.