DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 27-7-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
               (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). 
  1.  L'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono  dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del  proprietario,  che  allega
idonea  documentazione  alla   dichiarazione.   In   alternativa   il
contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione  sostitutiva  ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a  quanto  previsto
dal periodo precedente. L'aliquota puo' essere stabilita  dai  comuni
nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 
  2.  Dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo , intendendosi  per  tale,
salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono,
fino a concorrenza del suo  ammontare,  lire  200.000  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione;  se
l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale  il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126)). 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N. 93,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126)). 
  3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la  deliberazione  di
cui al  comma  1  dell'articolo  6,  l'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in  alternativa,  l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato,  fino  a  lire  500.000,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio.  La  predetta  facolta'  puo'   essere   esercitata   anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio  economico-sociale,   individuate   con   deliberazione   del
competente organo comunale . 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle unita' immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 15, comma 5)
che la modifica apportata al comma 3 del presente articolo ha effetto
dall'anno 1994.