DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 31-12-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 52 
     Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni 
 
  1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento  le
proprie entrate, anche tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,   dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei  singoli  tributi,  nel
rispetto delle esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti.  Per  quanto  non   regolamentato   si   applicano   le
disposizioni di legge vigenti. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N.  34,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. 
  3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti  sono
adottati in conformita'  alle  disposizioni  dello  statuto  e  delle
relative norme di attuazione. 
  4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare  i  regolamenti  sulle
entrate tributarie per vizi di  legittimita'  avanti  gli  organi  di
giustizia amministrativa. 
  5. I  regolamenti,  per  quanto  attiene  all'accertamento  e  alla
riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono  informati  ai
seguenti criteri: 
    a) l'accertamento dei tributi puo'  essere  effettuato  dall'ente
locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26
e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
    b)  qualora  sia  deliberato   di   affidare   a   terzi,   anche
disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei  tributi  e  di
tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea  e  delle  procedure  vigenti  in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 
      1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53,  comma
1; 
      2) gli operatori degli  Stati  membri  stabiliti  in  un  Paese
dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita',  i  quali
devono presentare  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente
autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale  deve  risultare
la sussistenza di  requisiti  equivalenti  a  quelli  previsti  dalla
normativa italiana di settore; 
      3)  la  societa'  a  capitale  interamente  pubblico,  di   cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni,  mediante  convenzione,  a  condizione:   che   l'ente
titolare del capitale sociale eserciti sulla  societa'  un  controllo
analogo a quello esercitato  sui  propri  servizi;  che  la  societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con  l'ente
che la controlla; che svolga la propria  attivita'  solo  nell'ambito
territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 
      4) le societa' di cui all'articolo 113, comma  5,  lettera  b),
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
iscritte nell'albo di cui all'articolo  53,  comma  1,  del  presente
decreto,  i  cui  soci  privati  siano  scelti,  nel  rispetto  della
disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri
1) e 2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento  dei
servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle  entrate
avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. (64)((68)) 
    c) l'affidamento di cui  alla  precedente  lettera  b)  non  deve
comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
    d) il visto di esecutivita' sui  ruoli  per  la  riscossione  dei
tributi  e  delle  altre  entrate  e'  apposto,  in  ogni  caso,  dal
funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448. 
                                                   (40) (43) (62)(64) 
 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art.  14,  comma  35)
che "Il tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale
per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa
deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di
conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'
consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di
ciascun anno". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
688) che "Il versamento della TASI e della  TARI  e'  effettuato,  in
deroga all'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   17   del   decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonche'   tramite   apposito
bollettino di  conto  corrente  postale  al  quale  si  applicano  le
disposizioni di cui al citato articolo  17,  in  quanto  compatibili,
ovvero tramite le altre modalita' di pagamento  offerte  dai  servizi
elettronici di incasso e di  pagamento  interbancari  e  postali.  Il
comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento  del  tributo,
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in  modo
anche differenziato  con  riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.  E'
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione  entro  il  16
giugno di ciascun anno". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  691)  che  "I  comuni
possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, affidare l'accertamento e la riscossione  della  TARI  e  della
tariffa di cui ai commi 667  e  668  ai  soggetti  ai  quali  risulta
attribuito nell'anno  2013  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti,
nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione della  TASI
ai soggetti ai  quali,  nel  medesimo  anno,  risulta  attribuito  il
servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell'IMU.  I  comuni  che
applicano la tariffa di cui ai commi  667  e  668  disciplinano,  con
proprio regolamento, le modalita' di versamento del corrispettivo". 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come  modificato  dal  D.L.  26
ottobre 2019, n.  124,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  19
dicembre 2019, n. 157, ha disposto  (con  l'art.  19,  comma  7)  che
"Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla  citta'
metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate  entro  il  28
febbraio  2020,  in  deroga  al  comma  3  del  presente  articolo  e
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  a
decorrere dal 1° gennaio 2020,  la  misura  del  tributo  di  cui  al
presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al
servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi   urbani
stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia". 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 756) che  "A  decorrere  dall'anno  2021,  i
comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui  ai  commi  da
748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
trasmissione. Decorso il predetto termine di  quarantacinque  giorni,
il decreto puo' essere comunque adottato". 
  - (con l'art. 1, comma 762) che  "In  deroga  all'articolo  52  del
decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il
versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso  in  due
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre". 
  - (con l'art. 1, comma 781) che "I comuni, in  deroga  all'articolo
52 del decreto legislativo n. 446 del  1997,  possono  continuare  ad
affidare, fino alla scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione
dell'imposta municipale sugli immobili ai  soggetti  ai  quali,  alla
data del 31 dicembre 2019, risulta affidato il servizio  di  gestione
dell'IMU e della TASI". 
  - (con l'art. 1, comma 789) che "I contratti in corso alla data del
1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti  di  cui  all'articolo  52,
comma 5, lettera b), del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.
446, sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle  disposizioni  di
cui ai commi da 784 a 814". 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  La L. 27 dicembre  2019,  n.  160,  come  modificata  dal  D.L.  31
dicembre 2020, n. 183, ha disposto (con l'art. 1, comma 789)  che  "I
contratti in corso alla data del 1° gennaio  2020,  stipulati  con  i
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  sono  adeguati,  entro  il  30
giugno 2021, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814".