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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, commi da 143  a  149  e  151,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione  di
uno o piu' decreti legislativi  contenenti  disposizioni  volte  alla
istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  alla
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con  la  revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni  dell'imposta  sul
reddito delle  persone  fisiche,  alla  istituzione  dell'addizionale
regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  e  al
riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 ottobre 1997; 
  Vista la deliberazione del Presidente del Senato della  Repubblica,
d'intesa con il Presidente della Camera  dei  Deputati,  adottata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del  1996,
con la quale e' stata concessa la proroga di venti giorni per 
l'adozione del parere della Commissione parlamentare istituita a 
  norma dello stesso articolo 3, comma 13, della  legge  n.  662  del
  1996; 
Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, 
della legge n. 662 del 1996, e' conseguentemente prorogato  di  venti
giorni il termine per l'esercizio della delega; 
  Acquisito il parere della citata Commissione parlamentare; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita  ai  sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                      Istituzione dell'imposta 
  1. E' istituita  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
esercitate nel territorio delle regioni. 
  2. L'imposta ha carattere reale e non e' deducibile ai  fini  delle
imposte sui redditi. 
            Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dei commi 13,  15,  16,  143,  144,
          145, 146, 147, 148, 149 e 151 dell'art. 3  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica): 
            "Art. 3 (Disposizioni in  materia  di  entrata).  -  1-12
          (Omissis). 
            13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
          presente legge nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, e' istituita una commissione composta da quindici
          senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente  dal
          Presidente del Senato della  Repubblica  e  dal  Presidente
          della Camera dei deputati nel  rispetto  della  proporzione
          esistente tra  i  gruppi  parlamentari,  sulla  base  delle
          designazioni dei gruppi medesimi. 
            14. (Omissis). 
            15. La  commissione  puo'  chiedere  una  sola  volta  ai
          Presidenti delle Camere una proroga  di  venti  giorni  per
          l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
          la complessita' della materia o per  il  numero  di  schemi
          trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. 
            16. Qualora sia richiesta, ai  sensi  del  comma  15,  la
          proroga per l'adozione del  parere,  e  limitatamente  alle
          materie  per  cui  essa  sia  concessa,   i   termini   per
          l'esercizio della delega sono prorogati  di  venti  giorni.
          Trascorso il termine di  cui  al  comma  14  ovvero  quello
          prorogato ai sensi del  comma  15,  il  parere  si  intende
          espresso favorevolmente. 
            17-142 (Omissis). 
            143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad  emanare,
          entro undici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, al fine di  semplificare  e  razionalizzare
          gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre il  costo  del
          lavoro e il prelievo complessivo che grava sui  redditi  da
          lavoro autonomo e  di  impresa  minore,  nel  rispetto  dei
          principi costituzionali del concorso alle  spese  pubbliche
          in ragione della capacita'  contributiva  e  dell'autonomia
          politica e finanziaria degli enti territoriali, uno o  piu'
          decreto  legislativi  contenenti  disposizioni,  anche   in
          materia di accertamento, di riscossione,  di  sanzioni,  di
          contenzioso    e    di    ordinamento    e    funzionamento
          dell'amministrazione   finanziaria   dello   Stato,   delle
          regioni, delle  province  autonome  e  degli  enti  locali,
          occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario: 
            a) istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive e di una addizionale regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche con una aliquota compresa tra
          lo 0,5 e l'1 per cento e contemporanea abolizione: 
            1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale  di
          cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  e
          successive modificazioni,  del  contributo  dello  0,2  per
          cento di cui all'articolo 1, terzo comma,  della  legge  31
          dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo  20,  ultimo  comma,
          della legge 12 agosto 1962,  n.  1338,  e  della  quota  di
          contributo  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   la
          tubercolosi eccedente quella prevista per il  finanziamento
          delle prestazioni economiche della  predetta  assicurazione
          di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88; 
            2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al titolo  III
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
            3) dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e  di
          arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge  2
          marzo 1989, n. 66,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 1989, n. 144; 
            4)  della  tassa  sulla   concessione   governativa   per
          l'attribuzione  del  numero  di   partita   IVA,   di   cui
          all'articolo 24  della  tariffa  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; 
            5)  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle  imprese,
          istituita con decreto-legge  30  settembre  1992,  n.  394,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  novembre
          1992, n. 461; 
            b) revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e  delle
          detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
            c) previsione  di  una  disciplina  transitoria  volta  a
          garantire la graduale sostituzione del gettito dei  tributi
          soppressi e previsione di  meccanismi  perequativi  fra  le
          regioni  tesi  al  riequilibrio  degli  effetti  finanziari
          derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale
          di cui alla lettera a); 
            d) previsione  per  le  regioni  della  facolta'  di  non
          applicare le tasse sulle concessioni regionali; 
            e) revisione della disciplina degli altri tributi  locali
          e contemporanea abolizione: 
            1)  delle  tasse  sulla  concessione  comunale,  di   cui
          all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n.  702,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio  1979,
          n. 3; 
            2)  delle  tasse  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche, di cui al capo II  del  decreto  legislativo  15
          novembre 1993, n. 507, e  all'articolo  5  della  legge  16
          maggio 1970, n. 281; 
            3) della addizionale comunale e provinciale  sul  consumo
          della  energia  elettrica,  di  cui  all'articolo  24   del
          decreto-legge 28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; 
            4) dell'imposta erariale di  trascrizione,  iscrizione  e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952; 
            5) dell'addizionale provinciale all'imposta  erariale  di
          trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48,  della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549; 
            f) revisione della  disciplina  relativa  all'imposta  di
          registro per gli atti di natura traslativa  o  dichiarativa
          aventi per oggetto veicoli  a  motore  da  sottoporre  alle
          formalita' di trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  al
          pubblico registro automobilistico; 
            attribuzione  ai  comuni  delle  somme  riscosse  per  le
          imposte di registro, ipotecaria e  catastale  in  relazione
          agli atti  di  trasferimento  a  titolo  oneroso,  compresi
          quelli giudiziari, della  proprieta'  di  immobili  nonche'
          quelli traslativi o  costitutivi  di  diritti  reali  sugli
          stessi; 
            g) previsione di adeguate forme  di  finanziamento  delle
          citta' metropolitane di cui all'articolo 18 della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione  di  gettito
          di tributi regionali e locali  in  rapporto  alle  funzioni
          assorbite. 
            144. Le disposizioni del decreto legislativo  da  emanare
          per l'istituzione dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono informate
          ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) previsione del carattere reale dell'imposta; 
            b) applicazione dell'imposta in  relazione  all'esercizio
          di una attivita' organizzata per la produzione  di  beni  o
          servizi,  nei  confronti  degli  imprenditori  individuali,
          delle societa', degli enti commerciali e  non  commerciali,
          degli esercenti arti e professioni,  dello  Stato  e  delle
          altre amministrazioni pubbliche; 
            c) determinazione della base imponibile in base al valore
          aggiunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal
          bilancio, con  le  eventuali  variazioni  previste  per  le
          imposte  erariali  sui  redditi  e,  per  le  imprese   non
          obbligate alla redazione del bilancio, dalle  dichiarazioni
          dei  redditi;  in  particolare  determinazione  della  base
          imponibile; 
            1)  per  le  imprese  diverse   da   quelle   creditizie,
          finanziarie ed assicurative, sottraendo  dal  valore  della
          produzione  di  cui  alla  lettera  A)  del   primo   comma
          dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri
          di redazione del conto economico del bilancio di  esercizio
          delle societa' di capitali, i costi della produzione di cui
          al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere
          a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo  2425,  esclusi  i
          compensi   erogati   per   collaborazioni   coordinate    e
          continuative; 
            2) per le imprese di cui  al  numero  1)  a  contabilita'
          semplificata, sottraendo dall'ammontare  dei  corrispettivi
          per la cessione di beni e per la prestazione di  servizi  e
          dall'ammontare delle rimanenze finali di cui agli  articoli
          59  e  60  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei  costi  per  materie
          prime, sussidiarie, di consumo e per merci e  servizi,  con
          esclusione  dei   compensi   erogati   per   collaborazioni
          coordinate e continuative, le  esistenze  iniziali  di  cui
          agli articoli 59 e 60 del citato testo unico delle  imposte
          sui redditi, le spese per l'acquisto  di  beni  strumentali
          fino a un milione di lire e le quote di ammortamento; 
            3) per i produttori agricoli titolari di reddito  agrario
          di cui all'articolo  29  del  predetto  testo  unico  delle
          imposte  sui   redditi,   sottraendo   dall'ammontare   dei
          corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla
          dichiarazione ai fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione; 
            4) per i produttori  agricoli,  titolari  di  reddito  di
          impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico delle
          imposte sui redditi, ai quali  non  si  applica  l'articolo
          2425  del  codice  civile,  sottraendo  dall'ammontare  dei
          ricavi l'ammontare delle quote di ammortamento e dei  costi
          di produzione,  esclusi  quelli  per  il  personale  e  per
          accantonamenti; 
            5)  per  le  banche  e  per  le   societa'   finanziarie,
          sottraendo dall'ammontare degli interessi  attivi  e  altri
          proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi
          passivi,  degli  oneri  inerenti  la  produzione  e   degli
          ammortamenti risultanti dal bilancio; 
            6)  per   le   imprese   di   assicurazione,   sottraendo
          dall'ammontare  dei  premi  incassati,   al   netto   delle
          provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli
          accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie; 7) per
          gli  enti  non  commerciali,  per  lo  Stato  e  le   altre
          amministrazioni pubbliche, relativamente all'attivita'  non
          commerciale, in  un  importo  corrispondente  all'ammontare
          delle   retribuzioni   e   dei   compensi    erogati    per
          collaborazioni coordinate e continuative; 
            8) per  gli  esercenti  arti  e  professioni,  sottraendo
          dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare dei  costi
          di produzione, diversi da quelli per  il  personale,  degli
          ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli
          per collaborazioni coordinate e continuative; 
            d) in caso di soggetti  passivi  che  svolgono  attivita'
          produttiva  presso  stabilimenti  ed  uffici  ubicati   nel
          territorio  di  piu'  regioni,  ripartizione   della   base
          imponibile tra queste ultime in proporzione  al  costo  del
          personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti
          ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione  di
          tale criterio,  per  taluni  settori,  con  riferimento  al
          valore  delle  immobilizzazioni  tecniche   esistenti   nel
          territorio e, in particolare, per le aziende  creditizie  e
          le societa' finanziarie,  in  relazione  all'ammontare  dei
          depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di
          assicurazione,  in  relazione   ai   premi   raccolti   nel
          territorio  regionale  e,  per  le  imprese  agricole,   in
          relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni; 
            e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta  in  misura
          tale da rendere  il  gettito  equivalente  complessivamente
          alla soppressione dei tributi e dei contributi  di  cui  al
          comma 143, lettera a), gravanti sulle imprese e sul  lavoro
          autonomo e, comunque, inizialmente in una  misura  compresa
          fra il 3,5 ed il 4,5 per  cento  e  con  attribuzione  alle
          regioni del potere  di  maggiorare  l'aliquota  fino  a  un
          massimo  di  un  punto  percentuale;  fissazione   per   le
          amministrazioni  pubbliche   dell'aliquota   nella   misura
          vigente per i contributi dovuti per il  Servizio  sanitario
          nazionale con preclusione per le regioni della facolta'  di
          maggiorarla; f) possibilita' di  prevedere,  anche  in  via
          transitoria   per   ragioni   di   politica   economica   e
          redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi  e
          dei contributi  soppressi,  differenziazioni  dell'aliquota
          rispetto a  quella  di  cui  alla  lettera  e)  e  di  basi
          imponibili di cui alla lettera c) per settori di  attivita'
          o per categorie di  soggetti  passivi,  o  anche,  su  base
          territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle
          esenzioni dall'imposta locale sui  redditi  ancora  vigenti
          per le attivita' svolte nelle aree depresse; 
            g) possibilita' di prevedere agevolazioni a soggetti  che
          intraprendono nuove attivita' produttive; 
            h) previsione della  indeducibilita'  dell'imposta  dalla
          base imponibile  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          fisiche  e   dell'imposta   sul   reddito   delle   persone
          giuridiche; 
            i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare,
          con legge, le  procedure  applicative  dell'imposta,  ferma
          restando  la  presentazione  di  una  dichiarazione  unica,
          congiuntamente a quella per  l'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e giuridiche, opportunamente integrata; 
            l) previsione di una disciplina transitoria da  applicare
          sino alla emanazione della  legge  regionale  di  cui  alla
          lettera i) informata ai seguenti principi: 
            1) presentazione della dichiarazione  all'amministrazione
          finanziaria, con l'onere per  quest'ultima  di  trasmettere
          alle regioni le informazioni relative e di provvedere  alla
          gestione, ai controlli e agli accertamenti dell'imposta; 
            2) previsione  della  partecipazione  alla  attivita'  di
          controllo e accertamento  da  parte  delle  regioni,  delle
          province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite
          commissioni paritetiche,  alla  stesura  dei  programmi  di
          accertamento,  segnalando  elementi  e  notizie   utili   e
          formulando  osservazioni  in  ordine   alle   proposte   di
          accertamento ad essi comunicate; 
            3) effettuazione del versamento dell'imposta direttamente
          alle singole regioni secondo le disposizioni vigenti per  i
          tributi diretti erariali; 
            m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione  delle
          commissioni tributarie; 
            n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia
          di sanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui
          redditi; 
            o) attribuzione allo Stato, per la  fase  transitoria  di
          applicazione  dell'imposta  da  parte  dell'amministrazione
          finanziaria,  di  una  quota  compensativa  dei  costi   di
          gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul
          patrimonio netto delle imprese; 
            p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire  una
          percentuale di compartecipazione  al  gettito  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  a   favore   delle
          province al fine di finanziare le funzioni  delegate  dalle
          regioni alle province medesime; 
            q) attribuzione ai comuni e alle province del  potere  di
          istituire  un'addizionale   all'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive entro una aliquota  minima  e  massima
          predeterminata; previsione nel periodo transitorio  di  una
          compartecipazione delle province e dei  comuni  al  gettito
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive;   le
          entrate   derivanti   dall'aliquota    minima    e    dalla
          compartecipazione    devono    compensare    gli    effetti
          dell'abolizione dell'imposta comunale  per  l'esercizio  di
          imprese e  di  arti  e  professioni  e  delle  tasse  sulla
          concessione comunale; l'aliquota massima  non  puo'  essere
          superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima; 
            r) possibilita', con i decreti di cui al  comma  152,  di
          adeguare  la  misura  dell'aliquota  di  base  dell'imposta
          regionale   sulle   attivita'   produttive   in    funzione
          dell'andamento  del  gettito,  e  di  ridurla  in   ragione
          dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera q)  e
          della facolta' di maggiorare l'aliquota di cui alla lettera
          e); 
            s) equiparazione, ai  fini  dei  trattati  internazionali
          contro le doppie imposizioni, dell'imposta regionale  sulle
          attivita' produttive ai tributi erariali aboliti. 
            145. In attuazione della semplificazione di cui al  comma
          143 la revisione degli scaglioni, delle  aliquote  e  delle
          detrazioni dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
          di  cui  al  comma  143,  lettera  b),  e'  finalizzata   a
          controbilanciare gli effetti redistributivi e  sul  gettito
          derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al  comma
          143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui
          al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri
          direttivi: 
            a) revisione  e  riduzione  a  cinque  del  numero  delle
          aliquote e degli scaglioni di reddito; 
            b)  revisione  delle  aliquote  e  degli  importi   delle
          detrazioni   per   laoro   dipendente,   per    prestazioni
          previdenziali obbligatorie  e  per  lavoro  autonomo  e  di
          impresa minore, finalizzata ad evitare che  si  determinino
          aumenti del prelievo  fiscale  per  i  diversi  livelli  di
          reddito, in particolare per  quelli  piu'  bassi  e  per  i
          redditi da lavoro; in particolare,  l'aliquota  minima  sui
          primi 15 milioni di lire sara' compresa tra il 18 e  il  20
          per cento; l'aliquota massima non potra' superare il 46 per
          cento;  le  aliquote   intermedie   non   potranno   essere
          maggiorate;  le  detrazioni  per  i   redditi   di   lavoro
          dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e  di  impresa
          saranno maggiorate, con opportune graduazioni  in  funzione
          del livello di reddito in modo che non si determini aumento
          della pressione  fiscale  su  tutti  i  redditi  di  lavoro
          dipendente e per  mantenere  sostanzialmente  invariato  il
          reddito netto  disponibile  per  le  diverse  categorie  di
          contribuenti e le diverse fasce di reddito, in  particolare
          per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di
          esenzione attualmente vigenti per le diverse  categorie  di
          contribuenti dovranno essere garantiti; 
            c) revisione della disciplina concernente  le  detrazioni
          per carichi familiari, finalizzata soprattutto  a  favorire
          le  famiglie  con   figli,   rimodulando   i   criteri   di
          attribuzione e gli importi, tenendo conto  delle  fasce  di
          reddito e di talune categorie di soggetti,  oltre  che  del
          numero delle persone a carico e  di  quelle  componenti  la
          famiglia che producono reddito. 
            146. La disciplina dell'addizionale regionale all'imposta
          sul reddito delle persone fisiche  di  cui  al  comma  143,
          lettera a), e' informata ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
            a) applicazione  dell'addizionale  alla  base  imponibile
          determinata ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione di  detrazioni
          e riduzioni riconosciute per l'imposta principale; 
            b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni  entro
          un minimo dello 0,5 per cento  ed  un  massimo  dell'1  per
          cento; 
            c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla regione
          con riferimento alla  residenza  del  contribuente  desunta
          dalla dichiarazione  dei  redditi  e,  in  mancanza,  dalla
          dichiarazione dei sostituti di imposta; 
            d) applicazione, per la riscossione, della disciplina  in
          materia di  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
          garantendo  l'immediato  introito   dell'addizionale   alla
          regione; 
            e)  attribuzione  all'amministrazione  finanziaria  della
          competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione
          della regione. 
            147. La disciplina  transitoria  di  cui  al  comma  143,
          lettera c), e' informata ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
            a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di
          tributi  da  sopprimere,  al  fine  di  evitare  carenze  e
          sovrapposizioni nei flussi finanziari  dello  Stato,  delle
          regioni e degli altri enti locali; 
            b) esclusione dell'esercizio della facolta' concessa alle
          regioni  di   maggiorare   l'aliquota   base   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e riserva  allo  Stato
          del   potere   di   fissare   l'aliquota   dell'addizionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche,  nei  limiti
          indicati nel comma 146, lettera b), al massimo per i  primi
          due periodi di imposta; 
            c) previsione dell'incremento di un punto percentuale del
          livello di fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico
          dei datori di lavoro, di cui all'articolo 31 della legge 28
          febbraio  1986,  n.  41,  e  successive  modificazioni,   a
          decorrere dal periodo di paga in  corso  alla  data  del  1
          gennaio 1997; 
            d) previsione del mantenimento  dell'attuale  assetto  di
          finanziamento della sanita', anche in  presenza  dei  nuovi
          tributi regionali, considerando,  per  quanto  riguarda  il
          fondo sanitario, come dotazione propria  della  regione  il
          gettito  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65  e  il
          90 per  cento  del  gettito  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo
          Stato, di cui alla lettera o) del comma 144; 
            e) per quanto riguarda i trasferimenti ad  altro  titolo,
          decurtazione degli stessi di un  importo  pari  al  residuo
          gettito dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive
          al netto delle devoluzioni a province e comuni di cui  alla
          lettera q) del comma 144  con  la  previsione,  qualora  il
          residuo  gettito  sia  superiore  all'ammontare  di   detti
          trasferimenti, del riversamento allo Stato dell'eccedenza. 
            148. La disciplina riguardante i  meccanismi  perequativi
          di cui al comma 143, lettera c), e' informata  al  criterio
          del riequilibrio tra le regioni  degli  effetti  finanziari
          derivanti  dalla  maggiore  autonomia  tributaria   secondo
          modalita' e tempi, determinati di intesa  con  le  regioni,
          che tengano conto della capacita' fiscale  di  ciascuna  di
          esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo fiscale. 
            149. La revisione della disciplina dei tributi locali  di
          cui al comma 143, lettera  e),  e'  informata  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
            a) attribuzione ai comuni e alle province del  potere  di
          disciplinare con regolamenti tutte le fonti  delle  entrate
          locali,  compresi  i  procedimenti  di  accertamento  e  di
          riscossione,   nel   rispetto   dell'articolo   23    della
          Costituzione,   per   quanto   attiene   alle   fattispecie
          imponibili, ai soggetti  passivi  e  all'aliquota  massima,
          nonche' alle esigenze di semplificazione degli  adempimenti
          dei contribuenti; 
            b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere  di
          impugnare avanti agli organi  di  giustizia  amministrativa
          per vizi di legittimita' i regolamenti di cui alla  lettera
          a) entro sessanta  giorni  dalla  loro  comunicazione  allo
          stesso Ministero; 
            c) previsione dell'approvazione, da parte delle  province
          e  dei  comuni,  delle  tariffe  e  dei   prezzi   pubblici
          contestualmente   all'approvazione    del    bilancio    di
          previsione; 
            d) attribuzione alle province della facolta' di istituire
          un  imposta  provinciale  di  trascrizione,  iscrizione   e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
            1) determinazione di una tariffa base nazionale per  tipo
          e potenza dei  veicoli  in  misura  tale  da  garantire  il
          complessivo gettito dell'imposta erariale di  trascrizione,
          iscrizione e annotazione dei veicoli al  pubblico  registro
          automobilistico e della relativa addizionale provinciale; 
            2) attribuzione alle province del  potere  di  deliberare
          aumenti della tariffa base fino a un  massimo  del  20  per
          cento; 
            3)  attribuzione   allo   stesso   concessionario   della
          riscossione delle tasse  automobilistiche  del  compito  di
          provvedere     alla     liquidazione,     riscossione     e
          contabilizzazione dell'imposta, con obbligo  di  riversare,
          alle tesorerie di ciascuna  provincia  nel  cui  territorio
          sono  state  eseguite  le  relative  formalita',  le  somme
          riscosse  inviando  alla  stessa  provincia   la   relativa
          documentazione; 
            e) attribuzione alle province  del  gettito  dell'imposta
          sulle   assicurazioni   per   la   responsabilita'   civile
          riguardante  i   veicoli   immatricolati   nelle   province
          medesime; 
            f) integrazione della disciplina legislativa  riguardante
          l'imposta comunale sugli immobili,  istituita  con  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 
            1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del  predetto
          decreto  legislativo  n.  504  del  1992,  che  presupposto
          dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita'  di  diritti
          reali di godimento nonche' del diritto di utilizzazione del
          bene nei rapporti di locazione finanziaria; 
            2) disciplinando, ai  fini  dell'articolo  9  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi
          contemplati; 
            3) individuando le  materie  suscettibili  di  disciplina
          regolamentare ai sensi della lettera a); 
            4) attribuendo il potere di stabilire una  dotazione  per
          l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  fino
          alla  misura  massima  dell'imposta   stessa,   prevedendo,
          altresi',  l'esclusione   del   potere   di   maggiorazione
          dell'aliquota per le altre unita' immobilari a disposizione
          del contribuente nell'ipotesi che  la  detrazione  suddetta
          sia superiore ad una misura prestabilita; 
            g)   attribuzione   ai   comuni   della   facolta',   con
          regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla
          pubblicita' e di individuare  le  iniziative  pubblicitarie
          che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo
          per le stesse un regime autorizzatorio e  l'assoggettamento
          al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con
          lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni
          e  di   determinare   la   tariffa   secondo   criteri   di
          ragionevolezza  e  di  gradualita',  tenendo  conto   della
          popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
          presenti nel comune e  delle  caratteristiche  urbanistiche
          delle diverse zone del territorio comunale; 
            h) attribuzione alle province e ai comuni della  facolta'
          di prevedere per  l'occupazione  di  aree  appartenenti  al
          demanio e al patrimonio indisponibile dei predetti enti, il
          pagamento di un canone determinato nell'atto di concessione
          secondo una  tariffa  che  tenga  conto,  oltre  che  delle
          esigenze  del  bilancio,   del   valore   economico   della
          disponibilita' dell'area in relazione al tipo di  attivita'
          per  il  cui  esercizio  l'occupazione  e'  concessa,   del
          sacrificio  imposto  alla  collettivita'  con  la  rinuncia
          all'uso  pubblico  dell'area  stessa,  e  dell'aggravamento
          degli oneri di manutenzione derivante dall'occupazione  del
          suolo  e  del  sottosuolo;  attribuzione  del   potere   di
          equiparare   alle   concessioni,   al   solo   fine   della
          determinazione   dell'indennita'   da   corrispondere,   le
          occupazioni abusive; 
            i) facolta' di applicazione, per la riscossione  coattiva
          dei canoni di  autorizzazione  e  di  concessione  e  delle
          relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli articoli
          67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica  28
          gennaio 1988, n. 43, riguardanti  la  riscossione  coattiva
          delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali  e
          di altre entrate; 
            l) attribuzione alle province e ai comuni della  facolta'
          di  delibere  una  addizionale  all'imposta  erariale   sul
          consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi uso
          nelle abitazioni entro l'aliquota massima  stabilita  dalla
          legge statale. 
            150. (Omissis). 
            151. L'attuazione della delega di cui al comma 143 dovra'
          assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi  per  il  bilancio
          dello Stato, anche  prevedendo  misure  compensative  delle
          minori entrate attraverso la  riduzione  dei  trasferimenti
          erariali comunque  attribuiti  agli  enti  territoriali  in
          relazione alla previsione di  maggiori  risorse  proprie  e
          dovra',   altresi',   assicurare   l'assenza   di   effetti
          finanziari  netti  negativi  per  le  regioni  e  gli  enti
          locali". 
            - L'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del  1997  e'  riportato  in
          nota all'art. 25.