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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2026
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Art. 68

Riscossione coattiva dei tributi locali
1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonché delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente interessato.
2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 è effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 2.
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((IL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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