DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 68 
               Riscossione coattiva dei tributi locali 
 
  1.  i  concessionari  del  servizio  provvedono  alla   riscossione
coattiva dell'imposta comunale  sulla  pubblicita'  e  diritti  sulle
pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di  disinquinamento  delle
acque  provenienti  da  insediamenti  produttivi,  della  tassa   per
l'occupazione temporanea di spazi ed aree  pubbliche,  nonche'  delle
tasse per concessioni regionali e comunali, con  relativi  interessi,
soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva e'  effettuata
mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente interessato. 
  2. La riscossione delle somme di  cui  al  comma  1  e'  effettuata
mediante ruolo; per la formazione del  ruolo  e  per  la  riscossione
delle somme iscritte si applicano le disposizioni  dell'articolo  67,
comma 2. 
  3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 63, comma 5. (7) ((19)) 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546  ha  disposto  (con  l'art.  71,
comma 1) che il comma 3 del presente articolo e' abrogato. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 80, comma 2) che  "Le  disposizioni
del presente decreto hanno effetto dalla data di  insediamento  delle
commissioni tributarie provinciali e regionali". 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237".