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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 69

(Riscossione di altre entrate)
1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.
2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali, ed assimilate nonché dei contributi di spettanza delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrante, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.
3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al compentente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrante, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi.
3-bis. Per gli enti diversi dalle regioni, dai comuni e dalle province anche autonome la possibilità di avvalersi dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi è condizionata al rilascio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, di apposita autorizzazione. L'autorizzazione non è necessaria per gli enti che, al 31 dicembre 1997, abbiano già stipulato con il concessionario del servizio l'accordo di cui al comma 2.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".