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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  29-1-1989
aggiornamenti all'articolo

Art. 24



(1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 percento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1 agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera. (2)
(2) Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:
a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;
b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 percento al comune; per il 10 percento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;
per il 7 percento all'ente provinciale per il turismo.
(3) Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.
(4) È data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, negli anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi. (6) (8)
((8a))

(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nei detti anni 1983, 1984 e 1985, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.
(6) (8)
((8a))

(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.
((8a))

(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. È esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.
((8a))

(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice della energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione.
((8a))

(8.1) Per l'anno 1983, dette deliberazioni devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal 1 marzo 1983. Le deliberazioni adottate entro il 31 gennaio 1983 hanno effetto dal 1 gennaio 1983.
((8a))

(8.2) I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.
((8a))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547, ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che il termine del 31 maggio 1983, previsto dal primo comma del presente articolo è differito al 12 agosto 1983; ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 5) che per i comuni previsti dall'art. 6, comma 1 del medesimo decreto-legge, il suddetto termine del 31 maggio 1983 è invece differito al 22 ottobre 1983.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del presente decreto, ed a lire 4,5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)

la L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 6, comma 28) che per l'anno 1985 sono aumentate a lire 12, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo della energia elettrica di cui al comma 4 dell'articolo 24 del presente decreto, ed a lire 5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.
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AGGIORNAMENTO (8a)

Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle
disposizioni di cui al presente articolo."