DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 27-10-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
         Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare 
 
  1.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  24  DICEMBRE  2012,  N.  228,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22) 
  2.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  24  DICEMBRE  2012,  N.  228,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22) 
  3.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  24  DICEMBRE  2012,  N.  228,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22) 
  4.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  24  DICEMBRE  2012,  N.  228,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22) 
  5.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  24  DICEMBRE  2012,  N.  228,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22) 
  6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia
elettrica di cui all'articolo 6,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  cessa  di  essere
applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente
aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale  da
assicurare la neutralita' finanziaria del presente  provvedimento  ai
fini del rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanarsi  entro  il  31
dicembre 2011 sono stabilite  le  modalita'  attuative  del  presente
comma. 
  7.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  24  DICEMBRE  2012,  N.  228,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22) 
  8.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  24  DICEMBRE  2012,  N.  228,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22) 
  9.  COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  24  DICEMBRE  2012,  N.  228,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22) 
  10. In ogni caso, al fine di rafforzare la  capacita'  di  gestione
delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei  comuni
all'attivita' di accertamento tributario: 
    a)  e'  assicurato  al  comune  interessato  il  maggior  gettito
derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in
catasto; 
    b) e' elevata al 50  per  cento  la  quota  dei  tributi  statali
riconosciuta ai  comuni  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai  comuni  in
via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a  titolo  non
definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite  ai  comuni
in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a  qualunque  titolo;
(2) (18) (19) (21) ((27)) 
    c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  d'intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti
nell'anagrafe tributaria relativi: 
      1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione
riguardante il possesso o la detenzione degli  immobili  ubicati  nel
proprio territorio; 
      2) alla  somministrazione  di  energia  elettrica,  di  servizi
idrici  e  del  gas  relativi  agli  immobili  ubicati  nel   proprio
territorio; 
      3) ai soggetti che  hanno  il  domicilio  fiscale  nel  proprio
territorio; 
      4) ai soggetti che  esercitano  nello  stesso  un'attivita'  di
lavoro autonomo o di impresa; 
    d) i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui  alla
lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica,  limitatamente  ad
immobili presenti ovvero a  soggetti  aventi  domicilio  fiscale  nel
comune, che possa essere rilevante  per  il  controllo  dell'evasione
erariale o di tributi locali; 
    e) il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa
con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con  i  dati  relativi
alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni  i  dati,  le
informazioni ed i servizi necessari per la gestione  dei  tributi  di
cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione  delle  previsioni  di
entrata. 
  11. Il  sistema  informativo  della  fiscalita'  assicura  comunque
l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo   utilizzo   degli
immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di  locazione
ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10,  lettera  c),
n. 2). 
  12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi  minimo  e  massimo
della sanzione  amministrativa  prevista  per  l'inadempimento  degli
obblighi di dichiarazione agli  uffici  dell'Agenzia  del  territorio
degli immobili e delle variazioni di consistenza  o  di  destinazione
dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28  e  20  del
regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11   agosto   1939,   n.   1249,   sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune  ove  e'  ubicato
l'immobile interessato. 
                                                          (6) (7)(22) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
12-bis) che "Al fine di  incentivare  la  partecipazione  dei  comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012,  2013  e
2014, la quota di cui all'articolo  2,  comma  10,  lettera  b),  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  elevata  al  100  per
cento". 
  Lo stesso decreto ha poi disposto (con l'art. 1,  comma  12-quater)
che "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis  non
trovano applicazione in caso  di  mancata  istituzione  entro  il  31
dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
380, lettera e)) che "Al fine di assicurare la  spettanza  ai  Comuni
del gettito dell'imposta municipale propria, di cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  per  gli  anni
2013 e 2014: 
  [...] e) sono soppressi il fondo sperimentale  di  riequilibrio  di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,
nonche' i trasferimenti erariali a favore dei  comuni  della  Regione
Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle  tipologie  di
trasferimenti  fiscalizzati  di   cui   ai   decreti   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 [...]". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 380,  lettera
e)) che al fine di assicurare la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito
dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214  sono  soppressi  il  fondo
sperimentale di riequilibrio di cui al presente  articolo  nonche'  i
trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana  e
della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti
fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno  2011  e
del 23 giugno 2012. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
702)  che  "Per  gli  anni  2015,  2016  e  2017,  la  quota  di  cui
all'articolo 2, comma 10, lettera  b),  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e' determinata nel 55 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 1,  comma  12-bis)  che  "Al  fine  di
incentivare   la   partecipazione   dei   comuni   all'attivita'   di
accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2017, la  quota  di
cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato  dal  D.L.  22  ottobre
2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre  2016,
n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma  12-bis)  che  "Al  fine  di
incentivare   la   partecipazione   dei   comuni   all'attivita'   di
accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2019, la  quota  di
cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificata  dalla  L.  11
dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1,  comma  380-novies)
che "Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  380  a  380-octies  che
riguardano i  criteri  di  ripartizione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a),
riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante  alle
unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23
dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30  milioni  di  euro
annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, ai comuni  istituiti  a  seguito  di  fusione,  trovano
applicazione sino  alla  determinazione  del  Fondo  stesso  relativo
all'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato  dal  D.L.  26  ottobre
2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che " Al  fine
di  incentivare  la  partecipazione  dei  comuni   all'attivita'   di
accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la  quota  di
cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".