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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2026)
Testo in vigore dal:  1-1-2027
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
8. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
10.
((COMMA ABROGATO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
.
11.
((COMMA ABROGATO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.
(6) (7) (22)

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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettera e)) che "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
[...] e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 [...]".
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettera e)) che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al presente articolo nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012.
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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 380-novies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016".