DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
 
(Disposizioni per favorire la fusione di comuni  e  razionalizzazione
              dell'esercizio delle funzioni comunali). 
 
  1. A decorrere  dall'anno  2013,  il  contributo  straordinario  ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di  cui
all'articolo 1, comma 130, della legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 
  1-bis. A decorrere dall'anno 2016, il  contributo  straordinario  a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al  40  per  cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al  50
per cento per l'anno 2017 e al 60 per  cento  a  decorrere  dall'anno
2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in
misura non superiore a 2 milioni di euro  per  ciascun  beneficiario.
Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  dell'interno,
sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,   sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,  prevedendo  che
in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data  priorita'
alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori  anzianita'  e  che  le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari. 
  ((1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo  straordinario  a
favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al  60  per  cento
dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,  nel  limite
degli stanziamenti finanziari  previsti  e  comunque  in  misura  non
superiore a 2 milioni di euro per ciascun  beneficiario  in  caso  di
enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti  e
in misura non superiore a 10 milioni di euro  in  caso  di  enti  non
derivanti  da   incorporazioni   con   popolazione   complessivamente
superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono  disciplinate  le  modalita'  di  riparto  del
contributo,  prevedendo  che  in  caso  di  fabbisogno  eccedente  le
disponibilita' sia  data  priorita'  alle  fusioni  o  incorporazioni
aventi  maggiori  anzianita'  e  che  le   eventuali   disponibilita'
eccedenti rispetto al  fabbisogno  determinato  ai  sensi  del  primo
periodo siano ripartite a favore  dei  medesimi  enti  in  base  alla
popolazione e al numero dei comuni originari)). 
  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse
specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per  le
fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si  applicano  per  le
fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 
  5. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  1º  settembre  2000,  n.   318,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del
presente articolo.