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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  31-12-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 , 2020
((, 2021 e 2022))
, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al
((31 dicembre 2024))
e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
((31 dicembre 2024))
.
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al
((31 dicembre 2024))
.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 31 dicembre 2015". (2)
8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Per il quinquennio 2011-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020".
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.
10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».
11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 maggio 2015".
11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "di sei mesi" fino a: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2015".
12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".
12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.
12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3.

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 17 marzo 2015, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 25/3/2015, n. 12), ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative)".