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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 dicembre 2014; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "31  dicembre  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015"; 
    b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014",  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  2. Il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 , 2020 ((, 2021 e 2022)), previste
dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114, dall'articolo 66, commi 9-bis  e  13-bis  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al ((31
dicembre  2024))  e  le  relative  autorizzazioni  ad  assumere,  ove
previste, possono essere concesse entro il ((31 dicembre 2024)). 
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2015". 
  4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, sono prorogate al ((31 dicembre 2024)). 
  5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai  sensi  del  comma  1,
lettera b) e del comma 2, per le  quali,  alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  non   e'   stata   presentata   alle
amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad
assumere,  sono  destinate,  previa  ricognizione  da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, a realizzare percorsi di mobilita' a favore  del  personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino  delle  funzioni  ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono  fatte  salve,  in  ogni
caso,  le  assunzioni  in  favore  dei  vincitori  di  concorso,  del
personale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca. 
  6. All'articolo 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015". 
  7. Nelle more  della  riorganizzazione  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, al fine di consentire la continuita' nello svolgimento delle
funzioni  ad  essa  attribuite,  i  contratti  di  lavoro   a   tempo
determinato stipulati dalla medesima Agenzia  per  l'attribuzione  di
funzioni dirigenziali,  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  7,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in  essere  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e con  scadenza  entro
il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in
pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, al 31  dicembre  2015.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata  in  495.440  euro
per il 2015, e' finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "e' prorogato al 31  dicembre  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato al 31  dicembre  2015".
(2) 
  8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "Per  il
quinquennio 2011-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli  anni
dal 2011 al 2020". 
  8-ter. Le disposizioni di cui  al  comma  8-bis  si  applicano  con
riferimento  alle  norme  in  materia  di  contenimento  della  spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto,  fatte  salve  le
disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24  del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89. 
  9.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  2,   comma   12,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno
2015, limitatamente ai profili professionali specialistici. 
  10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: "31  dicembre  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2015". 
  10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, le parole: "31 dicembre 2014" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2015". 
  11. All'articolo 1, comma 298, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015». 
  11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre  il  31  maggio
2015". 
  11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, le parole da:  "di  sei  mesi"  fino  a:  "per
l'anno 2014" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fino  al  30  giugno
2015". 
  12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: «31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 aprile 2015». Al relativo onere si provvede  mediante  l'utilizzo
delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2,  comma
7,  lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.   143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 
  12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n.
190,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Fino   alla
conclusione   delle   procedure   di   stabilizzazione,   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  le
regioni  possono  procedere  alla  proroga  dei  contratti  a   tempo
determinato interessati alle procedure di cui  al  presente  periodo,
fermo restando il rispetto  dei  vincoli  previsti  dall'articolo  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi  di  finanza
pubblica". 
  12-ter. Al fine di assicurare, con  carattere  di  continuita',  il
regolare svolgimento delle attivita' afferenti  all'allertamento,  al
monitoraggio e al coordinamento operativo delle  strutture  regionali
che  compongono  il  Servizio  nazionale  della  protezione   civile,
prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di  cui
all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso  le
Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata  fino  al
31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di  cui  all'articolo
14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3891
del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del  21
agosto  2010,  e  successive  modificazioni.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma  si  provvede  con  le  risorse  a
carico dei bilanci regionali,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  14
dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010. 
  12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare  la
piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e per
la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di
cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012,  n.  96,  per
l'anno 2015, i termini relativi  al  procedimento  di  controllo  dei
rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013,  di  cui
all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96  del  2012,  sono
prorogati di sessanta giorni. Il termine per la  presentazione  delle
richieste di accesso, per  l'anno  2015,  ai  benefici  di  cui  agli
articoli 11  e  12  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015. I  partiti
politici che,  entro  tale  data,  abbiano  presentato  richiesta  di
ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del  presente  comma
per l'anno 2015  e  abbiano  attestato  di  essere  in  possesso  dei
requisiti  indicati  all'articolo  10,  commi  1  e  2,  del   citato
decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita' individuate dalla
deliberazione 15  gennaio  2014,  n.  1,  della  Commissione  di  cui
all'articolo 9, comma 3, della citata legge n.  96  del  2012,  hanno
accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel
registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge  n.  149  del
2013 alla data del 31  gennaio  2015.  A  tal  fine,  la  Commissione
trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco
dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni  di
cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino  al  31  dicembre
2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di  cui  al
terzo  periodo  del  presente  comma  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149  del  2013,
anche qualora non risultino  ancora  iscritti  nel  registro  di  cui
all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della  percezione
dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 17 marzo  2015,
n. 37 (in G.U. 1a s.s. 25/3/2015, n. 12),  ha  dichiarato  "ai  sensi
dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art 1, comma 8,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014,  n.  192  (Proroga  di   termini   previsti   da   disposizioni
legislative)".