DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 8-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 91-bis 
(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti
                          non commerciali). 
 
  1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  "allo  svolgimento"  sono
inserite le seguenti: "con modalita' non commerciali". 
  2.  Qualora  l'unita'  immobiliare  abbia  un'utilizzazione  mista,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita'
nella quale si svolge  l'attivita'  di  natura  non  commerciale,  se
identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o  porzioni
di immobili adibiti esclusivamente a tale  attivita'.  Alla  restante
parte  dell'unita'  immobiliare,  in  quanto  dotata   di   autonomia
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni  dei
commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286. Le rendite catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio
2013. 
  3. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  procedere  ai  sensi  del
precedente comma 2, a partire dal 1º  gennaio  2013,  l'esenzione  si
applica   in   proporzione    all'utilizzazione    non    commerciale
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  modalita'  e  le
procedure relative  alla  predetta  dichiarazione  ((,  gli  elementi
rilevanti ai fini  dell'individuazione  del  rapporto  proporzionale,
nonche' i requisiti,  generali  e  di  settore,  per  qualificare  le
attivita' di cui alla lettera i) del  comma  1  dell'articolo  7  del
decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  svolte  con
modalita' non commerciali.)) ((6)) 
  4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9,  comma  6-ter)
che "Le disposizioni di attuazione del comma 3  dell'articolo  91-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato  dal
comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre  2012,
n. 200".