DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
                              Esenzioni 
 
  1. Sono esenti dall'imposta: 
    a) gli immobili  posseduti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
province,  nonche'  dai  comuni,  se  diversi  da   quelli   indicati
nell'ultimo periodo del comma  1  dell'articolo  4,  dalle  comunita'
montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie  locali,
dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41
della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura,  destinati  esclusivamente  ai
compiti istituzionali; (47) 
    b) i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle  categorie
catastali da E/1 a E/9; 
    c)  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui
all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
    d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19  della
Costituzione, e le loro pertinenze; 
    e) i fabbricati di proprieta' della  Santa  Sede  indicati  negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto  l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
    f)  i  fabbricati  appartenenti  agli   Stati   esteri   e   alle
organizzazioni internazionali per i  quali  e'  prevista  l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati  in  base  ad  accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; 
    g) i fabbricati che, dichiarati  inagibili  o  inabitabili,  sono
stati  recuperati  al  fine  di  essere  destinati   alle   attivita'
assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente
al periodo in cui sono adibiti direttamente  allo  svolgimento  delle
attivita' predette; 
    h) i terreni agricoli ricadenti in  aree  montane  o  di  collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984; (83)((84)) 
    i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, e successive modificazioni, fatta  eccezione  per  gli  immobili
posseduti da partiti  politici,  che  restano  comunque  assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile,
destinati  esclusivamente  allo   svolgimento   con   modalita'   non
commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,  di
ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,  ricreative  e
sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
  2. L'esenzione spetta per il periodo  dell'anno  durante  il  quale
sussistono le condizioni prescritte. 
 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  31,  comma
18) che l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista  al  comma  1,
lettera a), del presente  articolo,  ai  fini  dell'imposta  comunale
sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai  consorzi  tra
enti territoriali ed altri enti che siano individualmente  esenti  ai
sensi della stessa disposizione. 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con  l'art.  7,  comma
2-bis)  che  l'esenzione  disposta  dalla  lettera  i)   si   intende
applicabile  alle  attivita'  indicate  nella  medesima   lettera   a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse. 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 04  luglio
2006,  n.  223  (in   G.U.   04/07/2006,   n.153),   convertito   con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con  l'art.
7, comma 2-bis) che "L'esenzione disposta dall'articolo 7,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  si
intende applicabile alle attivita' indicate  nella  medesima  lettera
che non abbiano esclusivamente natura commerciale". 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre  2012,  n.  213,  ha  disposto  (con  l'art.  9,  comma
6-quinquies)  che  "In  ogni  caso,  l'esenzione  dall'imposta  sugli
immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle  fondazioni
bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 2, comma  3)  che
la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo  di  imposta
2014. 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 34, ha disposto: 
  - (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "A  decorrere  dall'anno  2015,
l'esenzione dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  prevista  dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, si applica: 
  a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco  dei  comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
  a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati
nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448; 
  b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e
condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT"; 
  - (con l'art. 1, comma 2) che  "L'esenzione  di  cui  al  comma  1,
lettera b), e la detrazione di cui al comma  1-bis  si  applicano  ai
terreni  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e   dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche
nel caso di concessione degli stessi  in  comodato  o  in  affitto  a
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli  professionali  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola"; 
  - (con l'art. 1, comma 3) che "I criteri di cui ai commi 1 e  2  si
applicano anche all'anno di imposta 2014". 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
13)  che  "A  decorrere  dall'anno  2016,  l'esenzione   dall'imposta
municipale propria (IMU)  prevista  dalla  lettera  h)  del  comma  1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si
applica sulla  base  dei  criteri  individuati  dalla  circolare  del
Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18
giugno 1993".