COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 19.

  Tutti  hanno  diritto  di  professare  liberamente  la propria fede
religiosa  in  qualsiasi  forma,  individuale  o  associata, di farne
propaganda  e  di  esercitarne  in  privato  o  in pubblico il culto,
purche' non si tratti di riti contrari al buon costume.