COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                               Art. 8.

  Tutte  le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
  Le  confessioni  religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi  secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
  I  loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.