DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601

Disciplina delle agevolazioni tributarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 8-8-1982
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis 
          (( Immobili con destinazione ad usi culturali. )) 
 
  ((Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche,
del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati  alla
imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi
catastali  degli  immobili  totalmente  adibiti  a  sedi,  aperte  al
pubblico,  di  musei,  biblioteche,  archivi,  cineteche,  emeroteche
statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni  e  fondazioni,
quando al possessore non derivi  alcun  reddito  dalla  utilizzazione
dell'immobile. Non concorrono altresi' alla  formazione  dei  redditi
anzidetti, ai fini delle relative imposte, i  redditi  catastali  dei
terreni, parchi e giardini che siano aperti  al  pubblico  o  la  cui
conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni  culturali  e
ambientali di pubblico  interesse.  Per  fruire  del  beneficio,  gli
interessati devono denunciare la mancanza di reddito  nei  termini  e
con le modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. 
  Il mutamento di destinazione  degli  immobili  indicati  nel  comma
precedente, senza la preventiva  autorizzazione  dell'Amministrazione
per i beni culturali e  ambientali,  il  mancato  assolvimento  degli
obblighi  di  legge  per  consentire  l'esercizio  del   diritto   di
prelazione dello Stato sui beni  immobili  vincolati  determinano  la
decadenza dalle  agevolazioni  tributarie.  Resta  ferma  ogni  altra
sanzione. 
  L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali  da'  immediata
comunicazione agli uffici tributari delle violazioni  che  comportano
la decadenza dalle agevolazioni.))