DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal: 2-4-1979
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38. 
                    Unita' immobiliari non locate 
 
 
 
  Quando una unita'  immobiliare  urbana,  non  adibita  all'uso  del
possessore o dei suoi  familiari,  rimane  non  locata  per  l'intero
periodo  d'imposta,  il  relativo  reddito  catastale  concorre  alla
formazione del reddito complessivo soltanto nella  misura  del  venti
per cento. ((14)) 
 
  La disposizione del comma precedente si applica a condizione che lo
stato di non locazione sia denunciato all'ufficio delle imposte entro
tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la
persistenza nella dichiarazione annuale. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni  dalla
L. 31 marzo 1979, n. 93, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1)  che
"Per i periodi di imposta  1979,  1980,  1981  e  relativamente  alle
unita' immobiliari urbane destinate ad abitazione, la misura  del  20
per cento prevista dal primo comma dell'articolo 38 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  597,  e'  elevata
all'80 per cento".