DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-10-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
 
     Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria 
 
  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. ((66)) 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  6-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  8. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  8-bis. LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  9. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  9-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  11. LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  12. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  12-bis. LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO  L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  12-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9  e  dell'articolo
14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.
All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,
53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma
31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita
dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile
il  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intende
effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi
comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di
cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere
dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al
decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  13-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
  14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  le  seguenti
disposizioni: 
    a.  l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 , ad
eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per  i  soli  comuni
ricadenti nei territori delle regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018,
l'abrogazione disposta dal presente comma opera anche  nei  confronti
dei comuni compresi  nel  territorio  della  regione  Friuli  Venezia
Giulia; 
    b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d),  e)  ed  h)  del
comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446; 
    c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo  8  e  il  comma  4
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
    d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30  dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2009, n. 14. 
    d-bis. i commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater  dell'articolo  7  del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
  14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria   catastale
presentate,  ai  sensi  del   comma   2-bis   dell'articolo   7   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche  dopo  la  scadenza  dei
termini originariamente posti e fino alla data di entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  producono  gli
effetti previsti in relazione  al  riconoscimento  del  requisito  di
ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli  immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per l'inserimento negli atti  catastali  della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo. (23) 
  14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei  terreni,  con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere  dichiarati  al  catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. (9) 
  14-quater. Nelle more della presentazione  della  dichiarazione  di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta  municipale
propria e' corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla
base della rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio  dell'imposta  e'  determinato  dai   comuni   a   seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita' di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
inottemperanza da parte  del  soggetto  obbligato,  si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  336,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle  sanzioni  previste
per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio  decreto-legge  13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. 
  15. A decorrere  dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere
regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei
comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2021. 
  15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli
adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le
modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i
regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla
data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a
condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre
dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al
comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso
anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e'
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per
l'anno precedente. 
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i  regolamenti  e
le delibere di approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro  pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e  delle
finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle  delibere
di cui al periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
successivi alla data  di  inserimento  nel  portale  del  federalismo
fiscale. 
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui  all'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di
variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15. 
  16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite
dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre
2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono
sostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del
principio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede
all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con
istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del
diritto dei contribuenti. 
  17. Il fondo sperimentale  di  riequilibrio,  come  determinato  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione
Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito  stimato  ad
aliquota di base derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata  del
bilancio dello Stato le somme  residue.  Con  le  procedure  previste
dall'articolo 27 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito
stimato di cui al precedente  periodo.  L'importo  complessivo  della
riduzione del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a  1.762,4  milioni  di
euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. (10) (13)(25)(48) 
  18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunte
le seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla
compartecipazione di cui al comma 4"; 
  19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,
nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
  19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,   e'   esclusivamente
finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al  gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi  di  finanza
pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla
compartecipazione del  2  per  cento  del  gettito  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. 
  20. La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per
l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
  21. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214. 
                                   (17) (23) (25) (24) (52) (53) (57) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma  1-bis)
che "Per i fabbricati rurali situati nei territori dei  comuni  delle
province di  Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20  e  29  maggio
2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  6
giugno 2012, n.74, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-ter,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' prorogato  al
31 maggio 2013." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 34, comma 37) che
"Il recupero al bilancio dello Stato di cui  all'articolo  13,  comma
17, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperate
dall'attuazione del comma 36.  Il  Ministro  dell'economia  e  dellle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
380, lettera h)) che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo  13  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni  2013  e  2014  il
comma 17 del  presente  articolo  continua  ad  applicarsi  nei  soli
territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di Trento e Bolzano. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con  modificazioni  dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)  che
"Nelle   more   di   una   complessiva   riforma   della   disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa  la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in
particolare,   a   riconsiderare   l'articolazione   della   potesta'
impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilita'  ai  fini
della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale
propria relativa agli immobili utilizzati per  attivita'  produttive,
per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   dell'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di
immobili: 
  a)  abitazione  principale  e  relative   pertinenze,   esclusi   i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
  b) unita' immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo
93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n.
616; 
  c) terreni agricoli e fabbricati rurali  di  cui  all'articolo  13,
commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21  maggio  2013,  n.  54,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85"; 
  - (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la
seconda rata dell'imposta municipale propria di cui  all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  relativa  ai
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria  resta
dovuta fino al 30 giugno"; 
  - (con l'art. 2, comma 5-ter) che "Ai sensi dell'articolo 1,  comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13,  comma  14-bis,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve  intendersi
nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai  sensi
dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali  producono
gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralita'
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30  dicembre  1993,  n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a
quello di presentazione della domanda". 
  - (con l'art. 8, comma 2) che "Per l'anno 2013, in deroga a  quanto
previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonche' i regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito
istituzionale di  ciascun  comune,  che  deve  avvenire  entro  il  9
dicembre  2013  e   deve   recare   l'indicazione   della   data   di
pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto  termine,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
708) che  "A  decorrere  dall'anno  2014,  non  e'  dovuta  l'imposta
municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  relativa  ai
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8  del  medesimo
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011". 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 nel modificare l'art. 1,  comma  380
alinea  e  lettera  h)  della  L.  24  dicembre  2012,  n.  228,   ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 729, lettere a) ed e))
che al  fine  di  assicurare  la  spettanza  ai  Comuni  del  gettito
dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  il  comma  17  del  presente
articolo continua ad applicarsi  nei  soli  territori  delle  regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 30 novembre 2013,  n.  133,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, ha disposto (con l'art. 1,  commi  1,
2, 12-bis) che: " 1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto  previsto
dal comma 5, non e' dovuta la seconda  rata  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, per: 
    a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
    b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
    d) i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui
all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
    e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni
agricoli, e per  i  fabbricati  rurali  diversi  rispettivamente,  da
quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  presente
articolo." 
  "12-bis. Non sono applicati  sanzioni  ed  interessi  nel  caso  di
insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata  entro  il
termine del 24 gennaio 2014". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 2014, n. 80, ha disposto (con l'art. 9-bis,  comma  2)  che
sull'unita' immobiliare di cui al comma 2 del  presente  articolo  le
imposte comunali TARI e TASI sono applicate,  per  ciascun  anno,  in
misura ridotta di due terzi. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 23)
che  "Limitatamente  all'anno  di   imposizione   2016,   in   deroga
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro  il
15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno  effetto  dal
1° gennaio 2016". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 24 dicembre  2012,  n.  228,  come  modificata  dalla  L.  11
dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1,  comma  380-novies)
che "Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  380  a  380-octies  che
riguardano i  criteri  di  ripartizione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a),
riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante  alle
unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge  23
dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30  milioni  di  euro
annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, ai comuni  istituiti  a  seguito  di  fusione,  trovano
applicazione sino  alla  determinazione  del  Fondo  stesso  relativo
all'anno 2016". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
579) che "In deroga all'articolo 13, comma  4,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, per  gli  atti  di  aggiornamento  di  cui  al
presente comma le rendite catastali  rideterminate  in  seguito  alla
revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri  di
cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 728) che "Le  disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  all'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  [...]  si
interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso  che  per  i  manufatti
ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio  dell'attivita'
di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui  all'articolo
46 del  decreto-legge  1º  ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  novembre  2007,  n.  222,  aventi  una
propria autonomia funzionale  e  reddituale  che  non  dipende  dallo
sfruttamento  del  sottofondo  marino,  rientra  nella   nozione   di
fabbricato  assoggettabile  ad  imposizione  la  sola  porzione   del
manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze  sindacali  di
sgombero  adottate  a  seguito  dell'evento,  a  decorrere  dall'anno
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di  cui
al   primo   periodo   sono,   altresi',   esenti   dall'applicazione
dell'imposta  municipale  propria,  di  cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, a  decorrere  dalla  prima  rata  in  scadenza
successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "I
redditi dei fabbricati ubicati nei  comuni  di  cui  all'allegato  1,
purche' relativi ad immobili distrutti o fatti oggetto  di  ordinanze
sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno  2019,  in
quanto inagibili totalmente o parzialmente a causa  degli  eventi  di
cui al presente Capo, non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile ne' ai fini del calcolo  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito  delle  societa'  ne'  del
calcolo  dell'indicatore  della  situazione   economica   equivalente
(ISEE),  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e   agibilita'   dei
fabbricati medesimi e non oltre l'anno di imposta 2020. I  fabbricati
di cui al primo  periodo  sono,  altresi',  esenti  dall'applicazione
dell'imposta  municipale  propria  di   cui   all'articolo   13   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal  tributo  per  i  servizi
indivisibili di  cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27
dicembre  2013,  n.  147,  a  decorrere  dalla   rata   in   scadenza
successivamente  al   31   dicembre   2018   fino   alla   definitiva
ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre
l'anno di imposta 2020". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art.  16-ter,  comma  1)
che "Le agevolazioni tributarie  riconosciute  ai  fini  dell'imposta
municipale  propria,   alle   condizioni   previste   dal   comma   2
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  intendono  applicabili  anche  alle  societa'  agricole  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99. La presente disposizione ha  carattere  interpretativo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  La Corte Costituzionale con sentenza  12  settembre  -  13  ottobre
2022, n. 209 (in G.U. 1ª  s.s.  19/10/2022,  n.  42))  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  comma  2,   quarto
periodo, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  nella  legge  22  dicembre
2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  comma  707,  lettera  b),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita' 2014)», nella parte in cui stabilisce:  «[p]er  abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel  catasto
edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente   e
risiedono  anagraficamente»,  anziche'  disporre:  «[p]er  abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel  catasto
edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»" e "in  via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13,  comma
2, quinto periodo, del d.l. n.  201  del  2011,  come  convertito,  e
successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b),  della
legge n. 147 del 2013".