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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 1994, n. 701

Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

note: Entrata in vigore del decreto: 08-01-1995
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Testo in vigore dal:  8-1-1995

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stata prevista, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, la definizione delle procedure per l'utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari o già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;
Visto l'art. 2, comma 1-septies del citato decreto-legge n. 16 del 1993, con il quale è stata prevista la definizione di condizioni, modalità e termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione nello stato dei beni o nei diritti reali sugli stessi insistenti, tali da rendere le relative procedure idonee all'aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica o telematica;
Visto l'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1946, n. 514;
Visti gli articoli 3, 4, 5, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme sul perfezionamento e la revisione del sistema catastale;
Visto l'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1990, con il quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle note di trascrizione alle conservatorie dei registri immobiliari, a mezzo di supporto informatico;
Visti gli articoli 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e 9, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Considerato il rapporto di complementarità esistente tra le disposizioni di cui ai citati commi 1-quinquies e
1-septies dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, segnatamente per quanto concerne l'esecuzione automatica delle volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari e amministrativi, sulla base delle informazioni contenute nelle relative norme di trascrizione o già acquisita presso le conservatorie dei registri immobiliari;
Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di un unico regolamento che disciplini le procedure di aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica e telematica;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 1202 del 19 aprile 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Documenti tecnici
1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.
2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed evetualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1.
4. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblca 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione, di cui all'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono redatti conformemente ai modelli e alle procedure vigenti o in uso alla data di presentazione degli atti stessi. Le denunce di variazione sono redatte in conformità al modello 26 A, riportato nell'allegato B.
5. Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle maggiori dimensioni.
6. Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unità immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al comma 4, sono individuate attraverso parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, detti parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale, su istanza dell'interessato, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.
7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti e le denunce di cui al comma 4, sono presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati all'aggiornamento automatico e continuo degli archivi catastali e al rilascio di consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro definizione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.
8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarietà di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali eleborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonché nelle relative note di trascrizione.
9. Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché degli atti e delle denunce di cui al comma 4, l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.
10. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.
11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti commi, è conservata secondo le disposizioni vigenti e le istruzioni di cui al comma 7.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 16/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/1993, è il seguente:
"1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
1-sexies. (Omissis).
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica.
Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52".
- Il D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 784/1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 3 dicembre 1976.
- Il testo dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142/1949, è il seguente:
"Art. 56 (Compilazione della scheda per la dichiarazione). - Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unità immobiliare urbana dichiarata:
a) ubicazione (provincia, comune, località, via, numero civico, scala, piano, numero interno);
b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);
c) cognome, nome e paternità di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprietà o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio, e simili) sull'unità immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovrà inoltre indicarsi il comune di residenza;
d) provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili);
e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini, locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati delle tettoie, se trattasi di unità immobiliari costituite da opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni);
f) aree scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unità immobiliare, precisando se esse sono comuni ad altre unità immobiliari;
g) servizi dei quali l'unità immobiliare è dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, simili);
h) la persona e la ditta che, come inquilino o come proprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unità immobiliare. Quando l'unità immobiliare all'atto della dichiarazione non è tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitta, in riparazione, inabitabile, ecc.);
i) il canone annuo di fitto se l'unità immobiliare è data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;
l) le esenzioni o restrizioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unità immobiliare, precisando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'utlimo caso la data di scadenza del beneficio;
m) cognome, nome, paternità e residenza del dichiarante".
- Il testo dell'art. 20 del R.D.L. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 514/1948, è il seguente:
"Art. 20. - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7".
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 679/1969 è il seguente:
"Art. 8 (Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani). - I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'art. 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto dell'avvenuta edificazione.
Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.
Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentanzione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.
Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.
Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.
Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.
Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514".
- Il testo degli articoli 3, 4, 5, 7 e 14 del D.P.R. n. 650/1972 è il seguente:
"Art. 3 (Obbligo delle volture catastali). - Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.
Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.
È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato".
"Art. 4 (Domande di volture). - Le domande di volture devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.
Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce.
È però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale e dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benchè desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.
Alle domande di volture vanno allegati:
a) copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;
b) i certificati catastali, acquisiti ai sensi dei commi precedenti.
Le copie di cui al punto a) devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione.
Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.
Nei casi previsti dal precedente comma quarto, alla domanda di volture deve essere altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.
Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, semprechè abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio".
"Art. 5 (Presentazione dei tipi di frazionamento). - Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.
L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro venti giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità: in tal caso non è applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facoltà prevista dall'art. 9.
Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essre quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante, semprechè non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.
Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso".
"Art. 7 (Trasferimenti a misura). - Qualora nel documento che dà origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.
Qualora il traferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.
Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di frazionamento; è escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale".
"Art. 14 (Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano). - Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano".
- Il testo dell'art. 27 del testo unico delle imposte dirette approvato con D.P.R. n. 917/1986, è il seguente:
"Art. 27 (Denuncia e decorrenza delle variazioni). - 1.
Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 26 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'art. 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 28 del testo unico sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. n. 346/1990, è il seguente:
"Art. 28 (Dichiarazione della successione). - 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata l'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.
4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, questa non si considera omessa se presentata da uno solo.
5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa".
- Il testo dell'art. 4, comma 21, del D.L. n. 853/1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/1985, è il seguente: "21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'art. 57 dello stesso decreto".
- Il decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1990, reca: "Procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie automatizzate di note redatte su supporto informatico".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 16/1993 è il seguente: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988.
n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento.
Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovuti sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto".
- Il testo dell'art. 9, comma 11, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, è il seguente: "11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1 gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità alle norme di attuazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 56 del regolamento approvato con D.P.R. n. 1142/1949 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 20 del R.D.L. n. 652/1939 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4, comma 21, del D.L. n. 853/1984 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 679/1969 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo degli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/1972 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 si veda in nota alle premesse.