DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17 (in G.U. 17/02/1985, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
Testo in vigore dal: 13-6-1989
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  1. I quadri A, C, D, H, L e M/1 della tabella VI - allegato II - al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e
successive  modificazioni,  sono  sostituiti  da  quelli  annessi  al
presente decreto. 
  2. In mancanza di  applicazione  dell'articolo  3  della  legge  11
luglio 1980, n. 312,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1985  i  profili
professionali di cui  alla  disposizione  citata  sono  autonomamente
definiti, per tutto il personale del  Ministero  delle  finanze,  con
decreto del  Ministro  delle  finanze,  su  proposta  di  un'apposita
commissione  paritetica  e  sentito  il  parere  del   consiglio   di
amministrazione. 
  3. La commissione di  cui  al  precedente  comma  e'  nominata  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  ed  e'  costituita   da   un
Sottosegretario  di  Stato  che  la  presiede,   da   due   dirigenti
dell'amministrazione  centrale  delle  finanze,  un   dirigente   del
Dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero  del
tesoro e da quattro  rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni  di  segretario
sono svolte da  un  impiegato  appartenente  alla  settima  qualifica
funzionale. 
  4.  In  relazione  all'obiettivo  del  perseguimento  del  recupero
dell'evasione  fiscale   ed   alle   responsabilita'   connesse   con
l'esercizio delle attivita' tributarie, con  particolare  riferimento
alle funzioni di accertamento e di controllo, e' attivato, attraverso
la  contrattazione  prevista  dall'articolo  11   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.  344,  in  favore  del
personale  dipendente  dal  Ministero  delle  finanze,  un   compenso
incentivante la produttivita' collegato alla professionalita'. 
  5. Nell'ambito della contrattazione  di  cui  al  comma  precedente
saranno determinati: 
    a) i criteri di ripartizione del compenso fra i  diversi  settori
dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di  ciascun  settore,
anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato
ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione  degli  obiettivi
di cui al comma precedente; 
    b)  i  criteri  di  ripartizione  fra   le   diverse   qualifiche
funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche  alla
titolarita' degli uffici ed alle funzioni ispettive; 
    c) i tempi e le modalita'  per  la  erogazione  del  compenso  al
personale. 
  6. Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e' annualmente
iscritto nello stato di previsione del  Ministero  delle  finanze,  a
decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la
cui consistenza potra' annualmente essere modificata in sede di legge
di approvazione del bilancio. 
  7. Al  personale  dell'Amministrazione  finanziaria  incaricato  di
svolgere  al  di  fuori  della  sede  del  proprio  ufficio   compiti
ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e  sopralluoghi  si
applicano le disposizioni del  primo  comma  dell'articolo  11  della
legge 15 novembre 1973, n. 734,  nel  testo  sostituito,  da  ultimo,
dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302. 
  8. Per esigenze di servizio, in attesa  della  disciplina  relativa
alla  mobilita'  del  personale  fra  ruoli  diversi  delle   singole
amministrazioni e fra quelli di amministrazioni diverse dello  Stato,
il personale dipendente  dell'Amministrazione  finanziaria  puo'  con
decreto del Ministro delle finanze, d'intesa  con  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale,  essere
assegnato, ferma restando  la  sede  di  servizio,  per  periodi  non
superiori a un anno anche ad uffici diversi da quelli per i quali  e'
istituito il ruolo al quale appartiene. 
  9. Nel primo comma dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1980,  n.
146,  sono  soppresse  le  parole:  "e  possegga  in  tale  qualifica
un'anzianita' di almeno tre anni". 
  10. Per  il  personale  di  ruolo  e  non  di  ruolo  degli  uffici
periferici del Ministero delle finanze la competenza  ad  adottare  i
provvedimenti  in  materia  di  congedi   straordinari,   aspettative
(escluse  quelle  concesse  per  mandato  parlamentare,  per   motivi
sindacali  o  per  incarichi  pubblici  per  i   quali   le   vigenti
disposizioni le prevedono), assenze dal  servizio  delle  lavoratrici
madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n.  1204,  e  successive
modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni,  nonche'
di altre assenze previste dalle vigenti  disposizioni  di  legge,  e'
devoluta  all'intendenza  di  finanza  della  provincia   nella   cui
circoscrizione hanno sede  gli  uffici  stessi.  La  disposizione  ha
effetto dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto. 
  11. E'  confermata  la  competenza  delle  direzioni  generali  del
Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna  di
esse  amministrato,  i  provvedimenti  di  cui  al  precedente  comma
relativi: 
    ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione centrale; 
    ai dirigenti  degli  uffici  periferici  con  circoscrizione  non
inferiore a quella provinciale; 
    ai dipendenti collocati fuori  ruolo  o  comandati  presso  altre
amministrazioni o enti pubblici. 
  12. In deroga a quanto stabilito dal terzo  comma  dell'articolo  4
della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai  del  Ministero  delle
finanze, ivi compresi  i  canneggiatori,  che  comunque  siano  stati
ammessi a partecipare allo  speciale  concorso,  previsto  dai  commi
primo e secondo del medesimo articolo e che siano  risultati  idonei,
sono assunti ed inquadrati nella  qualifica  iniziale  propria  della
categoria prevista dalle norme in vigore. 
  13. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo  5
della legge 19 aprile  1982,  n.  165,  il  personale  diurnista,  ad
eccezione  di  quello  assunto   ai   sensi   del   penultimo   comma
dell'articolo 2 della legge stessa,  e'  inquadrato  in  ruolo  al  1
giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento. 
  14. Per l'ammissione ai concorsi di accesso  alle  ex  carriere  di
concetto (VI qualifica) dell'amministrazione  centrale  e  periferica
del Ministero delle finanze, ad  eccezione  di  quelli  indicati  nel
comma successivo, costituiscono titolo di studio valido i diplomi  di
istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del  primo  comma
dell'articolo 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.  910,  consentono
l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. 
  14-bis. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto  del
Presidente della Repubblica 10 giugno 1972, n. 319,  sono  estesi  al
personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed
amministrative) che abbia sostenuto concorsi di accesso alla carriera
con almeno  tre  prove  scritte  sulle  materie  professionali  e  di
istituto ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle  degli  impiegati
delle carriere speciali.((6)) 
  15. Per l'ammissione ai concorsi di accesso  alle  ex  carriere  di
concetto tecniche delle amministrazioni periferiche del catasto e dei
servizi tecnici erariali (ruolo del personale tecnico) e delle dogane
e imposte indirette (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici
delle imposte di fabbricazione) restano  validi  i  diplomi  previsti
dalle disposizioni vigenti. Per l'ammissione ai concorsi  di  accesso
ai ruoli delle ex carriere di concetto dei contabili doganali  e  dei
cassieri  degli  uffici  del  registro  e  degli  uffici   IVA   sono
considerati validi, in  aggiunta  al  titolo  di  studio  attualmente
prescritto, anche i diplomi di  maturita'  tecnica  rilasciati  dagli
istituti tecnici commerciali o  dagli  istituti  tecnici  per  periti
aziendali e corrispondenti in lingue estere. 
  16. Al fondo di previdenza per il  personale  del  Ministero  delle
finanze, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e' iscritto di diritto: 
    a) il personale del  lotto  di  cui  al  regio  decreto-legge  19
ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, in  servizio  alla
data del 17 maggio  1981  o  assunto  con  decorrenza  successiva,  a
condizione che non sia iscritto ad  altri  fondi  di  previdenza,  ad
eccezione del "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al
personale del lotto" di  cui  alla  legge  6  agosto  1967,  n.  699,
soppresso con decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  ottobre
1982, n. 946; 
    b)  il   personale   di   cui   all'articolo   24-quinquies   del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n.  663,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio  1980,  n.  33,  assegnato  al
Ministero delle finanze e  inquadrato  nel  ruolo  speciale  previsto
dallo stesso articolo, a condizione che non  sia  iscritto  ad  altri
fondi di previdenza. 
  17. Ai fini della  corresponsione  del  trattamento  previdenziale,
l'anzianita' da valutare decorrera': 
    a) per il personale di cui alla lettera a) del precedente  comma,
dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore
a quella di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 699; 
    b) per il personale di cui alla lettera b) del precedente  comma,
dalla data di immissione in servizio presso  gli  uffici  centrali  e
periferici del Ministero delle finanze. 
  18. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo  1981,  n.  211,
sono erogate in base a criteri  e  misure,  uniformi  per  tutti  gli
iscritti,  stabiliti  dal   regolamento   per   l'amministrazione   e
l'erogazione del fondo di previdenza unificato previsto dall'articolo
5 del medesimo decreto e, fino alla nomina degli organi statutari del
fondo stesso, dal comitato provvisorio  di  cui  all'articolo  6  del
citato decreto. 
  19. Al personale di cui alle lettere a) e b) del  precedente  comma
17 ed al personale di cui all'articolo 2, secondo comma,  numeri  1),
2), 3), 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 17  marzo
1981, n. 211, compete l'acconto sull'indennita'  di  liquidazione  in
misura  non  superiore  all'ottanta  per  cento  dell'aliquota  annua
prevista per il personale iscritto al fondo di  cui  all'articolo  1,
lettera d), dello stesso decreto. 
  20. Per la realizzazione del programma di automazione  del  catasto
edilizio   urbano   il   Ministero   delle    finanze    si    avvale
dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  7,  secondo  comma,   del
decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre  1982,  n.  873.  A  tal  fine
l'autorizzazione di spesa  di  cui  al  sesto  comma  del  richiamato
articolo 7 viene aumentata di  lire  65  miliardi,  di  cui  lire  10
miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire  35
miliardi per l'anno 1987. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
terzo, quinto e settimo comma del citato articolo 7. 
  21. Ai fini della  iscrizione  in  catasto  edilizio  urbano  delle
unita'  immobiliari  di  nuova   costruzione   la   scheda   per   la
dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica  1  dicembre  1949,   n.   1142,   deve   essere   redatta
conformemente al modello approvato con  decreto  del  Ministro  delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere  dati
e notizie tali da consentire l'iscrizione  in  catasto  senza  visita
sopralluogo,   salvo   successive   verifiche;   essa   deve   essere
sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata  planimetria
ai sensi dell'articolo 57 dello stesso decreto. 
  22.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  individuati
annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a  carattere
permanente nel contesto socio-urbanistico dei  centri  urbani,  viene
disposta  attraverso  procedimenti  automatizzati  la  revisione  del
classamento   delle   unita'   immobiliari,    con    facolta'    per
l'Amministrazione di richiedere elementi e  dati  ai  proprietari  di
immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente. 
  23. Gli elementi  iscritti  nel  catasto  edilizio  urbano  possono
essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici  e
della formazione dei piani  urbanistici,  e  dai  consigli  tributari
comunali ai fini  dell'espressione  dei  propri  pareri  alla  giunta
municipale. 
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.
645, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    all'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma: 
  "Nelle province  di  Bologna,  Brescia,  Firenze,  Genova,  Milano,
Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul
valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal  capoluogo.  La
sede dell'ufficio da istituirsi in  aggiunta  al  primo,  nonche'  la
ripartizione delle competenze e dei servizi tra  i  due  uffici  sono
stabilite con decreto del Ministro delle finanze."; 
    all'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  "I due uffici IVA aventi sede nella stessa  provincia  assumeranno,
rispettivamente, la  denominazione  di  "Primo  ufficio  imposta  sul
valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto" e
saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici  potra'
non essere istituito o potra' essere soppresso il  servizio  autonomo
di cassa.". 
  25. Il punto 5) dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli
ispettorati compartimentali delle tasse  e  delle  imposte  indirette
sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste. 
  26. Per l'anno 1985 e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi  da
iscrivere  in  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione   del
Ministero  delle  finanze  per  l'acquisto  di  apparati  tecnici   e
attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori  occorrenti  per  la
realizzazione delle misure di  sicurezza;  per  l'acquisto  di  mezzi
tecnici,    arredi,    attrezzature    ed    apparecchiature    anche
meccanografiche ed elettroniche; per la  fornitura  di  materiali  di
consumo e di servizi, compresi quelli inerenti alla automazione delle
procedure,  in  aggiunta  alle  forniture  ordinarie  previste  dalle
vigenti disposizioni. Si applicano le disposizioni di cui al  settimo
comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre  1982,  n.  688,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,
n. 873. 
  27. Gli uffici distrettuali delle  imposte  dirette  e  gli  uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  devono  periodicamente   fornire
informazioni relative  all'applicazione  del  presente  decreto  alle
direzioni  generali  e  agli  ispettorati  compartimentali   da   cui
dipendono, secondo le direttive che saranno  impartite  dal  Ministro
delle finanze. 
  28. All'onere derivante dalle disposizioni del  presente  articolo,
valutato in lire 50.000 milioni  per  l'anno  1985,  in  lire  80.000
milioni per l'anno 1986 e in lire 75.000 milioni per l'anno 1987,  si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
del precedente articolo 3, commi 18 e 19. 
  29. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  30. Le disposizioni degli articoli 1 e 2,  salvo  quanto  stabilito
nei  commi  7  di  tali  articoli,  e  quelle  dei  commi  14  e   15
dell'articolo 4 hanno effetto dal 1 gennaio 1985. Le disposizioni dei
commi da 1 a 9, e dei commi 12 e 15 dell'articolo 3 hanno effetto dal
periodo di imposta avente inizio a partire dal 1 gennaio 1985. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
La L. 24 maggio 1989, n. 193 ha disposto (con l'art.1 comma 1) che "I
benefici di cui all'articolo 4, comma 14- bis, del  decreto-legge  19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 1985, n. 17, avranno le  seguenti  decorrenze:  a)  ai  fini
giuridici dal 1› luglio 1972, cosi' come  previsto  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 1› giugno  1972,  n.  319,  e,  comunque,
dalla data del decreto di nomina, se successiva; b) ai fini economici
dalla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1985, n. 17".