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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1992

Art. 25


1. Per il calcolo della rivalutazione:
a) i fabbricati devono essere assunti ai valori che risultano applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1; pari a 50, per quelle classificate nella categoria A/10 e pari a 34 per quelle classificate nella categoria C/1; per le unità immobiliari classificate nelle categorie D ed E si assume il valore risultante dal costo, ma al netto della eventuale rivalutazione eseguita ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, moltiplicato per i seguenti coefficienti:
1990 .. .. .. .. .. .. 1,05
1989 .. .. .. .. .. .. 1,10
1988 .. .. .. .. .. .. 1,15
1987 .. .. .. .. .. .. 1,20
1986 .. .. .. .. .. .. 1,30
1985 .. .. .. .. .. .. 1,40
1984 .. .. .. .. .. .. 1,50
1983 .. .. .. .. .. .. 1,60
1982 e precedenti .... 1,70
b) le aree fabbricabili, individuate negli strumenti urbanistici, devono essere assunte per l'80 per cento del valore venale in comune commercio.
2. Dall'ammontare complessivo determinato ai sensi del comma 1, sono sottratti i costi dei beni fiscalmente riconosciuti al netto delle quote di ammortamento già dedotte aumentati di un miliardo di lire.
La rivalutazione è costituita da almeno il 38 per cento dell'importo così determinato e deve essere imputata a ciascun bene in proporzione alla differenza tra il valore risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1 e il costo del bene prima della rivalutazione e comunque in misura non superiore al maggior valore effettivamente ad esso attribuibile.
3. Sull'importo della rivalutazione dei beni iscritti in bilancio è dovuta una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, pari al 16 per cento.
4. Gli amministratori e il collegio sindacale devono attestare nelle loro relazioni che la rivalutazione è stata effettuata nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Nell'inventario relativo all'esercizio di cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il costo di acquisizione con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria o in base a rivalutazione economica dei beni rivalutati.
6. L'imposta sostituitiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in tre rate: la prima e la seconda nella misura del 34 per cento ciascuna, con scadenza rispettivamente entro il suindicato termine e nel quarto mese successivo; la terza nella misura del 32 per cento nell'undicesimo mese successivo al predetto termine. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti di imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi di imposta precedenti o risultanti da quella relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, gli importi da versare devono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente. Il residuo importo deve essere versato con le modalità di cui al primo periodo. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, le quote di ammortamento dei beni indicati nel comma 1 e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito. Per i beni di cui al comma 1, rivalutati ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le quote di ammortamento relative ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di detta legge, sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.
8. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3, pagata per i beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.
9. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 8, i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 26.
10. La disposizione di cui al comma 8 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.
11. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al primo periodo del comma 8, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 10, la differenza tra il valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si aplica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 8.
12. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 11, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni di lire.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:
"Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dell'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel secondo comma, può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposito fondo concorre a formare il reddito prelevato per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato al capitale in eccedenza alle quote non dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel secondo comma le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio è inferiore alla metà della misura massima, il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dall'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 1 milione di lire è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto e non è ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8- bis. Semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli di cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.
c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici.
8-ter. Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8- bis la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditoresono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al sesto comma, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni; per le imprese individuali le autoveture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici non adibiti ad uso pubblico si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
- La legge 408/1990 reca: "Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie".
- La legge 218/1990 reca:"Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".