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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblca hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA: 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti: 
      "La dichiarazione  deve  inoltre  contenere  l'indicazione  dei
seguenti  dati  e  notizie  indicativi  di  capacita'   contributiva,
relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero,  da  parte  del
contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di: 
        1) aeromobili da turismo, navi  e  imbarcazioni  da  diporto,
autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri
cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 
        2) residenze principali e secondarie; 
        3) collaboratori familiari ed altri lavoratori  addetti  alla
casa o alla famiglia; 
        4) riserve di caccia e di pesca; 
        5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione
degli istituti o imprese di assicurazione e  ai  dati  identificativi
delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita'
civile per la circolazione di veicoli a motore e  quelle  sulla  vita
contro gli infortuni e le malattie; 
        6) utenze di telefono limitatamente  alla  indicazione  delle
societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. 
      Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati  e
le notizie di cui al comma  precedente  e  dovranno  essere  altresi'
esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le  notizie  indicati
nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e'  in  grado
di acquisire direttamente."; 
    b) il quarto comma dell'articolo 38 e' sostituito dai seguenti: 
      "L'ufficio, indipendentemente  dalle  disposizioni  recate  dai
commi precedenti e dall'articolo 39, puo',  in  base  ad  elementi  e
circostanze di fatto certi,  determinare  sinteticamente  il  reddito
complessivo  netto  del  contribuente  in  relazione   al   contenuto
induttivo  di  tali  elementi  e  circostanze   quando   il   reddito
complessivo netto accertabile si discosta per  almeno  un  quarto  da
quello dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  sono  stabilite  le
modalita'   in   base   alle   quali   l'ufficio   puo'   determinare
induttivamente il reddito o il  maggior  reddito  in  relazione  agli
elementi indicativi di capacita'  contributiva  di  secondo  e  terzo
comma dell'articolo 2,  quando  il  reddito  dichiarato  non  risulta
congruo rispetto ai predetti elementi  per  due  o  piu'  periodi  di
imposta. 
      Qualora   l'ufficio   determini   sinteticamente   il   reddito
complessivo  netto   in   relazione   alla   spesa   per   incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova  contraria,
con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e'  stata
effettuata e nei cinque precedenti". 
  2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto  comma
dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera b),  del
presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10. commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'articolo 1:
             - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla  presente
          legge:
             "Art.  2  (Contenuto  della  dichiarazione delle persone
          fisiche). - La dichiarazione delle persone  fisiche,  oltre
          quanto  stabilito  nel  secondo  comma  dell'art.  1,  deve
          indicare le generalita', il comune di iscrizione anagrafica
          e, se diverso, quello di domicilio fiscale,  l'indirizzo  e
          lo  stato  civile del contribuente nonche' la denominazione
          della ditta se il contribuente e' imprenditore e il luogo o
          i luoghi in cui  sono  tenute  e  conservate  le  scritture
          contabili  prescritte  dal  presente  decreto  e  da  altre
          disposizioni.  Gli stessi elementi devono  essere  indicati
          anche  per  le  persone  i  cui  redditi  sono  imputati al
          contribuente  o  per  le  quali   competono   deduzioni   o
          detrazioni  ai  sensi degli artt. 10, 15 e 16 del D.P.R. 29
          settembre  1973,  n.  597  e  dell'art.  7  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n.  599.
             La  dichiarazione  deve  inoltre contenere l'indicazione
          dei  seguenti  dati  e  notizie  indicativi  di   capacita'
          contributiva,  relativi  alla  disponibilita',  in Italia o
          all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone
          di cui al primo comma di:
               1) aeromobili  da  turismo,  navi  e  imbarcazioni  da
          diporto,  autoveicoli,  altri  mezzi  di trasporto a motore
          oltre  i  250  centimetri  cubi  e  roulottes;  cavalli  da
          equitazione o da corsa;
               2) residenze principali o secondarie;
               3)  collaborazioni  familiari  ed altri lavori addetti
          alla casa o alla famiglia;
               4) riserve di caccia e di pesca;
               5) assicurazioni  di  ogni  tipo,  limitatamente  alla
          indicazione  degli istituti o imprese di assicurazione e ai
          dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni
          relative alla responsabilita' civile per la circolazione di
          veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli  infortuni
          e le malattie;
               6)  utenze  di telefono limitatamente alla indicazione
          delle societa' ed enti erogatori e dei dati  identificativi
          delle utenze.
             Con  decreto  del  Ministro delle finanze, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale,  dovranno  essere  modificati  ed
          integrati  i dati e le notizie di cui al comma precedente e
          dovranno  essere  altresi'   esclusi   dall'obbligo   della
          indicazione  i  dati  e  le  notizie indicanti nel presente
          articolo che l'Amministrazione finanziaria e' in  grado  di
          acquisire direttamente.
             Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati
          dati  in  locazione  e  ogni  altro  elemento richiesto nel
          modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8".
             - Si riporta il testo dell'art. 38 del succitato  D.P.R.
          n.  600/1973 come modificato dalla presente legge:
             "Art.  38  (Rettifica  delle dichiarazioni delle persone
          fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla  rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello effettivo o non sussistono o non spettano, in  tutto
          o  in  parte,  le  deduzioni  dal  reddito  o le detrazioni
          d'imposta indicate nella dichiarazione.
             La rettifica deve essere  fatta  con  unico  atto,  agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta locale sui redditi delle  varie  categorie  di
          cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
             L'incompletezza,  la  falsita'  e l'inesattezza dei dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa  e  dai  dati  allegati,  dal   confronto   con   le
          dichiarazioni  relative  ad  anni  precedenti  e dai dati e
          dalle notizie di cui all'articolo  precedente  anche  sulla
          base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano gravi,
          precise e concordanti.
            L'ufficio, indipendentemente  dalle  disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti e dall'articolo 39, puo', in base ad
          elementi  e  circostanze  di   fatto   certi,   determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente in relazione al contenuto  induttivo  di  tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile si discosta per  almeno  un  quarto  da  quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare induttivamente il reddito o il maggior  reddito
          in   relazione   agli   elementi  indicativi  di  capacita'
          contributiva di cui al secondo e terzo comma  dell'articolo
          2,   quando  il  reddito  dichiarato  non  risulta  congruo
          rispetto ai predetti elementi per due  o  piu'  periodi  di
          imposta.
             Qualora  l'ufficio  determini  sinteticamente il reddito
          complessivo netto in relazione alla  spesa  per  incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in   cui  e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
             Il contribuente ha facolta' di dimostrare,  anche  prima
          della   notificazione  dell'accertamento,  che  il  maggior
          reddito  determinato  o  determinabile  sinteticamente   e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da reddito esenti o da
          redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo  d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
             Dal reddito complessivo determinato  sinteticamente  non
          sono  deducibili  gli  oneri di cui all'art. 10 del decreto
          indicato nel secondo comma. Agli effetti  dell'imposta  lo-
          cale    sui    redditi   il   maggior   reddito   accertato
          sinteticamente e' considerato reddito di capitale salva  la
          facolta'  del  contribuente  di  provarne l'appartenenza ad
          altre categorie di redditi."