DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 599

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 5-12-1975
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.
    Deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo

  Nei  confronti  delle  persone  fisiche  e'  dedotta,  dal  reddito
d'impresa,  dal  reddito  agrario  e da quello di lavoro autonomo una
quota  pari al cinquanta per cento dei redditi stessi ragguagliata ad
anno.  La deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso
in  misura  non inferiore a lire ((sei milioni)) ne' superiore a lire
((dodici milioni)).
  Per  i  redditi  agrari  e  per i redditi d'impresa la deduzione si
applica  a  condizione  che  il  soggetto  presti  la  propria  opera
nell'impresa  e  tale  prestazione  costituisca  la  sua  occupazione
prevalente.
  La  deduzione  non  si applica ai redditi indicati alle lettere a),
b),  f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597.
  Nei  confronti  delle  societa'  semplici,  in nome collettivo e in
accomandita  semplice  la deduzione e' calcolata con riferimento alla
quota  di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria
opera  nell'impresa  purche'  tale  prestazione  costituisca  la  sua
occupazione prevalente.
  Nei  confronti dei titolari di piu' redditi per i quali spettano le
deduzioni  di  cui  ai commi precedenti, l'ammontare della deduzione,
entro i limiti minimo e massimo di cui al primo comma, e' determinato
sul  cumulo  dei  redditi  stessi  ed e' imputata proporzionalmente a
ciascuno di essi.
  Salvo  quanto  disposto dall'ultimo comma dell'art. 6, le deduzioni
di  cui  ai  commi  precedenti  devono  essere richieste dagli aventi
diritto   nella   dichiarazione  annuale,  ovvero,  se,  questi  sono
esonerati  dall'obbligo  della  dichiarazione,  con apposita denuncia
all'ufficio  delle  imposte di domicilio fiscale nei termini previsti
per la dichiarazione dei redditi.