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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 599

Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  5-12-1975
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Art. 7

Deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo


Nei confronti delle persone fisiche è dedotta, dal reddito d'impresa, dal reddito agrario e da quello di lavoro autonomo una quota pari al cinquanta per cento dei redditi stessi ragguagliata ad anno. La deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire
((sei milioni))
né superiore a lire
((dodici milioni))
.
Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.
La deduzione non si applica ai redditi indicati alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Nei confronti delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice la deduzione è calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa purché tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.
Nei confronti dei titolari di più redditi per i quali spettano le deduzioni di cui ai commi precedenti, l'ammontare della deduzione, entro i limiti minimo e massimo di cui al primo comma, è determinato sul cumulo dei redditi stessi ed è imputata proporzionalmente a ciascuno di essi.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6, le deduzioni di cui ai commi precedenti devono essere richieste dagli aventi diritto nella dichiarazione annuale, ovvero, se, questi sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, con apposita denuncia all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi.