DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
Testo in vigore dal: 14-3-1988
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.
                (Detrazioni per carichi di famiglia).

  Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
    1)  L.  360.000  per  il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato; ((32))
    2)  le  seguenti  somme  per  i  figli, compresi i figli naturali
riconosciuti,  i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di
eta'  o  permanentemente  inabili  al lavoro e per quelli di eta' non
superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
    L. 48.000 per un figlio;
    L. 96.000 per due figli;
    L. 144.000 per tre figli;
    L. 192.000 per quattro figli;
    L. 240.000 per cinque figli;
    L. 288.000 per sei figli;
    L. 336.000 per sette figli;
    L. 384.000 per otto figli;
    L. 48.000 per ogni altro figlio;
    3)  L.  96.000  per ciascuna delle persone indicate nell'articolo
433  del  codice  civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2),
che  conviva  con il contribuente o percepisca assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
  La  detrazione  per  i  figli  previsti  al  numero  2)  del  comma
precedente spetta in misura doppia:
    a)  se  il  contribuente  e'  coniugato con l'altro genitore e ha
diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;
    b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non
e' legalmente ed effettivamente separato;
    c)  per  i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente
nei  casi  di  annullamento,  scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed
effettiva da questi;
    d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
    e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma
esclusivamente a carico del contribuente;
    f)  per  i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo
contribuente.
  Se  l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e
il  contribuente  non  e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente
separato,  come  pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati
del  solo  contribuente  e questi non e' coniugato o e' legalmente ed
effettivamente  separato,  la  detrazione  prevista  al numero 1) del
primo  comma  si applica per il primo figlio e la somma detraibile in
relazione  al  numero  dei  figli,  comprendendo  tra questi anche il
primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.
  Le  detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le
persone  alle  quali  si  riferiscono  non abbiano redditi propri per
ammontare  complessivamente  superiore a L. 3.000.000, al lordo degli
oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli
affidati   o   affiliati,   l'attestazione   deve  essere  fatta  dal
contribuente.  Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo
comma  la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione
che  il  contribuente  attesti  che i figli sono esclusivamente a suo
carico.
  Le  detrazioni  per  carichi  di  famiglia sono rapportate a mese e
competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.
  Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto
anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta
alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o  ad imposta sostitutiva, se di
ammontare  complessivamente  superiore  a  L. 2.000.000. Non si tiene
conto:
    a)  degli  interessi  ed  altri  proventi dei titoli emessi dallo
Stato;
    b) delle pensioni sociali;
    c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
    d)  delle  pensioni,  indennita'  e assegni erogati dal Ministero
dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
    e)  degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di
prima categoria;
    f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.
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AGGIORNAMENTO (32)
  Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
13  maggio  1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ai
fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, la detrazione
per  il  coniuge  a  carico non legalmente ed effettivamente separato
prevista  nel  n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, e' elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno
1987.   I  sostituti  di  imposta  procedono  all'applicazione  delle
disposizioni  del  presente  comma in sede di conguaglio di fine anno
1987".