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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  14-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

(Detrazioni per carichi di famiglia).


Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
((32))

2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
L. 48.000 per un figlio;
L. 96.000 per due figli;
L. 144.000 per tre figli;
L. 192.000 per quattro figli;
L. 240.000 per cinque figli;
L. 288.000 per sei figli;
L. 336.000 per sette figli;
L. 384.000 per otto figli;
L. 48.000 per ogni altro figlio;
3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
La detrazione per i figli previsti al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:
a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;
b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente;
f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000. Non si tiene conto:
a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
b) delle pensioni sociali;
c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987".