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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1995)
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Testo in vigore dal:  30-11-1991
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Art. 4

1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67.
2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
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3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno.
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4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonché per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonché per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. (2)
5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo sono aggiunte, in fine le parole: ";le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami".
6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "già approvate dalla commissione censuaria provinciale" sono sostituite dalle altre: ",che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a), del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;".
7. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni
dalla L. 18 novembre 1991, n. 363, ha disposto (con l'art. 1, comma 8) che ai fini e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, "il termine del 1 gennaio 1992 indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è anticipato al 1 ottobre 1991".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento".