LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 1/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1998)
Testo in vigore dal: 10-11-1992
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31  dicembre  1992,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  concernenti   il   riordino   del
trattamento tributario dei  redditi  di  capitale  con  una  puntuale
definizione delle singole fattispecie produttive di  reddito,  tenuto
conto anche della  disciplina  vigente  nei  paesi  della  Comunita',
economica europea, e prevedendo, idonee norme di  chiusura  volte  ad
estendere  automaticamente  l'imposizione,   secondo   la   normativa
vigente,  a   nuove   eventuali   fattispecie   diverse   da   quelle
esplicitamente  previste  ed  elencate;  in  particolare   la   nuova
disciplina sara' ispirata al principio  della  generale  applicazione
della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in  acconto  delle
imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra  il
10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva
di reddito. Per i redditi  di  capitale,  con  esclusione  di  quelli
attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte  a  titolo  d'acconto,
corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle  imposte  sui
redditi potra' essere prevista la opzione  per  l'applicazione  della
ritenuta a titolo di imposta, in tal caso la  misura  della  ritenuta
non potra'  essere  superiore  al  30  per  cento.  Dalla  disciplina
prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri
proventi delle obbligazioni  e  degli  altri  titoli  indicati  negli
articoli 13 e 31 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  601,  compresi  quelli  emessi  all'estero   ed
equiparati; a tali interessi e  proventi  resteranno  applicabili  le
vigenti disposizioni di  legge.Saranno,  comunque,  previsti  per  le
persone  fisiche  particolari  trattamenti  agevolativi  al  fine  di
favorire la formazione  del  risparmio  finalizzato  all'acquisto  di
immobili  da  adibire  a  propria  abitazione  principale,  con  base
imponibile di tariffa  d'estimo  catastale  non  superiore  a  quella
corrispondente alla categoria A/2 a sei vani alla  sottoscrizione  di
forme  assicurative  di   previdenza   e   sanitarie   nonche'   alla
sottoscrizione di azioni quotate in  borsa  o  negoziate  al  mercato
ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di  tre
anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di  quelli
indicati nelle lettere d) ed m) del  comma  1  dell'articolo  10  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire
10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il  limite  complessivo
di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere. 
  1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma  1,  e  secondo  i
medesimi princi'pi e criteri direttivi, sara'  previsto  il  riordino
del  trattamento  tributario  dei  redditi  diversi   derivanti   dal
qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa'  o  enti  e
dei diritti connessi, nonche' dei  redditi  derivanti  dall'attivita'
dei fondi di  investimento.  Saranno  altresi'  previste  particolari
disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od
obbligazioni  convertibili,  emesse  da   societa'   che   esercitano
attivita' in settori diversi da quello finanziario o immobiliare,  da
parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse  alla
borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata  in
vigore dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1.  Particolari
disposizioni verranno altresi' adottate per tener  conto,  nel  costo
fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di
cui all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, diverse da  quelle  finanziarie  e  immobiliari.  Sara'
assicurato il coordinamento sistematico  delle  disposizioni  emanate
con quelle del citato testo unico, con particolare  riferimento  alle
norme di cui agli articoli 81 e 82. 
  2. Il  Governo  invia  per  il  parere,  anche  per  singole  parti
omogenee,  il  testo  delle  nuove  disposizioni   alla   Commissione
parlamentare di cui all'articolo  17,  terzo  comma,  della  legge  9
ottobre 1971, n. 825, composizione stabilita dall'articolo  1,  comma
4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La  commissione  esprime  il
proprio parere  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione,  indicando
specificatamente  le   eventuali   disposizioni   che   non   ritiene
rispondenti ai  principi  e  ai  criteri  direttivi  della  legge  di
delegazione. Il Governo nei trenta  giorni  successivi  esaminato  il
parere, trasmette nuovamente, con  le  osservazioni  e  le  eventuali
modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo  che
deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti
legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1› gennaio 1993,
saranno emanati con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
delle Finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, entro il termine indicato  nel  comma
1. ((6)) 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 5 novembre 1992, n. 429 ha disposto (con l'art. 2,  comma  1)
che "Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 18 della
legge  29  dicembre  1990,  n.  408,  per  l'emanazione  dei  decreti
legislativi concernenti il riordino del  trattamento  tributario  dei
redditi di capitale, e' prorogato al 30 settembre 1993".