DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 28-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 31. 
        Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali 
 
  Le commissioni censuarie provinciali: 
    a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe per i  terreni
e per le unita' immobiliari urbane dei comuni della propria provincia
entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle
commissioni  censuarie   distrettuali   per   la   presentazione   di
osservazioni e reclami sui prospetti delle tariffe relative ai comuni
del proprio distretto censuario;le commissioni censuarie  provinciali
esaminano  e  approvano  i  prospetti   anche   se   le   commissioni
distrettuali non sono state  in  grado,  per  qualsiasi  ragione,  di
presentare  osservazioni  e  reclami.  Nel  solo  caso  di  revisione
generale degli estimi tale approvazione resta condizionata,  ai  fini
di perequazione, alla ratifica da parte della  commissione  censuaria
centrale; 
    b)  decidono  in  prima  istanza  sulle  controversie  sorte  tra
l'Amministrazione del catasto e dei servizi  tecnici  erariali  e  le
commissioni censuarie distrettuali  in  materia  di  prospetti  delle
qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita'
immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo  a
quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e
l'approvazione dei prospetti stessi. 
  Le  commissioni  censuarie  provinciali   si   sostituiscono   alle
commissioni censuarie distrettuali che non adottano  nei  termini  di
tempo stabiliti le decisioni di cui al precedente articolo. 
                                                                ((6)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni
censuarie di cui all'articolo 21  dello  stesso  D.Lgs.  198/2014  e'
abrogato il presente articolo.