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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
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Testo in vigore dal:  23-8-2013
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Art. 35



Le aziende ed istituti di credito devono versare annualmente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni un importo pari ai nove decimi delle ritenute, di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
((16))

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
Se l'ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.
In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel secondo comma o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.(13)(14)
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 24 settembre 1987, n.391 convertito dalla L. 21 novembre 1987, n.477 ha disposto (con l'art.5 comma 1) che "Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1987, deve essere pari alla differenza tra le ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente e quelle versate in acconto al 30 giugno 1987."
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 20 giugno 1996, n.323 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n.425 ha disposto (con l'art.7 comma 12) che "Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze."
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 11, comma 21) che "Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza".