DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. 46

Misure urgenti in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.10 maggio 1976, n. 249 (in G.U. 17/05/1976, n.129).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2013)
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 35. 
 
  Le aziende ed istituti di credito devono versare  annualmente  alla
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  in   acconto   dei
versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni un importo pari ai nove decimi delle ritenute,  di  cui
al secondo comma  dell'art.  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. ((16)) 
  Il versamento deve essere eseguito in  parti  uguali  entro  il  16
giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le
aziende di credito i  termini  suddetti  sono  anticipati  al  giorno
lavorativo precedente. 
  Se l'ammontare del versamento  risulta  superiore  a  quello  delle
ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto  si  riferisce,
la somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell'articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  e  successive  modificazioni,  con   gli   interessi   di   cui
all'articolo 44 dello stesso decreto. 
  In caso di omesso o ritardato  versamento  rispetto  alle  scadenze
indicate nel secondo comma  o  di  versamento  effettuato  in  misura
insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni.(13)(14) 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 24 settembre 1987, n.391 convertito dalla  L.  21  novembre
1987, n.477 ha disposto (con l'art.5 comma 1) che "Il  versamento  di
acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18  marzo  1976,  n.
46, convertito, con modificazioni, dalla legge  10  maggio  1976,  n.
249, e successive modificazioni, da eseguirsi  entro  il  31  ottobre
1987,  deve   essere   pari   alla   differenza   tra   le   ritenute
complessivamente versate per  il  periodo  di  imposta  precedente  e
quelle versate in acconto al 30 giugno 1987." 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 20 giugno 1996, n.323 convertito con modificazioni dalla L.
8 agosto 1996, n.425 ha disposto  (con  l'art.7  comma  12)  che  "Il
versamento di acconto di cui all'articolo  35  del  decreto-legge  18
marzo 1976, n. 46, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10
maggio 1976, n. 249, e' elevato  al  65  per  cento  per  la  seconda
scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per  ciascuna  delle
due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due
scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi,  il
suddetto versamento di  acconto  e'  fissato  al  50  per  cento  per
ciascuna delle due scadenze." 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art.  11,  comma  21)  che
"Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per  quello
successivo, il versamento di acconto di cui all'articolo 35, comma 1,
del decreto legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e' fissato nella misura  del  110
per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la
disposizione di cui al primo periodo produce  effetti  esclusivamente
sulla seconda scadenza  di  acconto,  effettuando  il  versamento  in
misura corrispondente alla differenza fra l'acconto  complessivamente
dovuto e l'importo versato alla prima scadenza".