DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 41. 
                         Rimborso d'ufficio 
 
  Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti  all'ufficio
delle imposte,  questo  provvede  ad  effettuare  il  rimborso  delle
maggiori somme iscritte a ruolo. 
  La  stessa  disposizione  si  applica,  per   il   rimborso   della
differenza,  quando  l'ammontare  della  ritenuta  di  acconto  sugli
importi  che  hanno  concorso   alla   determinazione   del   reddito
imponibile, risultanti dai certificati dei  sostituti  di  imposta  o
quando questi non siano previsti,  da  altra  idonea  documentazione,
allegati alla  dichiarazione,  e'  superiore  a  quello  dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi  dell'art.  36-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-bis. 
  Nel caso di cui  al  comma  precedente  al  rimborso  provvede,  su
proposta dell'ufficio delle  imposte,  l'intendente  di  finanza  con
ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla  data
di ricevimento della proposta. 
((48)) 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera a)) l'introduzione, prima dell'articolo 1 del  "Capo  I  -
Versamenti  diretti"  e  (con  l'art.  1,  comma   1,   lettera   b))
l'introduzione, dopo l'articolo 9 e prima dell'articolo 10 del  "Capo
II -Riscossione mediante ruoli".