DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 28-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32. 
          Attribuzioni della commissione censuaria centrale 
 
  La commissione censuaria centrale: 
    a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del  catasto
e dei servizi  tecnici  erariali  e  dalle  commissioni  distrettuali
contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito
ai prospetti delle qualita' e classi dei  terreni,  ai  quadri  delle
categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed  ai  rispettivi
prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il  termine
di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi; 
    b) provvede - nel solo caso di revisione generale  delle  tariffe
d'estimo ed al  fine  di  assicurare  la  perequazione  degli  estimi
nell'ambito dell'intero territorio nazionale - alla ratifica,  previe
eventuali variazioni, delle tariffe relative alle qualita'  e  classi
dei terreni e di quelle  relative  alle  unita'  immobiliari  urbane,
entro il termine di  novanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  dei
prospetti  delle  tariffe  stesse,  che  gli  uffici  sono  tenuti  a
trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla  lettera  a),
del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali
non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere; 
    c) si sostituisce alle commissioni censuarie provinciali, che non
adottano nei termini di  tempo  stabiliti  le  decisioni  di  cui  al
precedente articolo. Le decisioni  relative  devono  essere  adottate
entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di  ricezione  degli
atti; 
    d) da' parere, a richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei
servizi  tecnici  erariali,  in  ordine  alle  operazioni   catastali
regolate dai decreti emessi in attuazione della legge 9 ottobre 1971,
n. 825, e successive modificazioni, e per le quali il  parere  stesso
e' espressamente previsto; 
    e) da' parere, a richiesta degli  organi  competenti,  in  merito
alla  utilizzazione  degli  elementi  catastali  disposta  da   norme
legislative e regolamentari che disciplinano  materie  anche  diverse
dalle funzioni istituzionali del catasto; 
    f) svolge la consulenza tecnica, a  richiesta  della  commissione
centrale tributaria, in merito alle vertenze  nelle  quali  l'aspetto
catastale assuma rilevanza; 
    g) da'  parere,  a  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria,
sopra ogni questione concernente la formazione,  la  revisione  e  la
conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e
l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari. 
  La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facolta' di proporre
al Ministro per le finanze: 
    h) di affidare a singoli componenti l'incarico di eseguire  studi
ed indagini particolari per l'espletamento dei compiti demandati alla
commissione stessa, ivi compresi quelli derivanti da leggi speciali; 
    i) di dare incarico  a  professori  universitari  o  di  istituti
d'istruzione superiore  ed  a  tecnici  di  specifica  competenza  di
provvedere alla raccolta di elementi economici attinenti  al  settore
agricolo o a quello dell'edilizia e alla conseguente compilazione  di
analisi estimali concernenti beni rustici o urbani. 
                                                                ((6)) 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni
censuarie di cui all'articolo 21  dello  stesso  D.Lgs.  198/2014  e'
abrogato il presente articolo.