stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-3-1988

Art. 4


1. La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei
soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coin- cide con l'anno solare, è elevata dal 92 al 98 per cento.
2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento.
Note all'art. 4, comma 1:
- L'art. 1 della legge n. 97/1977 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 1 della legge n. 749/1977, ha istituito, a decorrere dall'anno 1977 a carico dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche un versamento, da effettuarsi nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
La misura del versamento di acconto è stata elevata al 90 per cento dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e poi al 92 per cento, per il solo anno 1982, dall'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52; il versamento è stato confermato nell'anzidetta misura anche negli anni 1983, 1984 e 1985.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1› gennaio 1986 l'art. 3 della legge n. 41/1986 ha fissatto in via permanente il predetto versamento di acconto nella misura del 92 per cento.
- L'art. 2 del D.L. n. 936/1977 (Misure fiscali urgenti) ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1› gennaio 1978, un versamento a titolo di acconto dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi con le modalità e nella misura di cui alla legge n. 97/1977 sopra richiamata.
La misura del versamento di acconto è stata elevata prima al 90 per cento e poi al 92 per cento con la medesima decorrenza, dalle stesse disposizioni richiamate nella nota precedente.
Nota all'art. 4, comma 2:
L'allegato A, annesso alla legge n. 1216/1961 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), riporta la tariffa generale per le assicurazioni e i contratti di rendita vitalizia soggetti all'imposta in misura ordinaria.
L'art. 5, comma dodicesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo di cui alla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, ha elevato dal 50 per cento le aliquote indicate nella tariffa, a decorrere dal 1› febbraio 1983. Il quattordicesimo comma del medesimo art. 5 ha ulteriormente modificato le aliquote in misura differenziata a decorrere dal 1› maggio 1983.
A norma dell'art. 9 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, l'aliquota dell'imposta per le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, di cui all'art. 2 della predetta tariffa generale è diminuita al 6% a decorrere dal 1› gennaio 1987 (l'aliquota precedente era del 10%).