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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 936

Misure fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38 (in G.U. 27/02/1978, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1978)
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Testo in vigore dal:  28-2-1978
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Art. 2



L'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione è riscossa nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, con le modalità e nei termini previsti negli articoli 3, primo comma, e 8, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nei confronti degli altri soggetti con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3, secondo comma, 3-bis e 8, primo comma, n. 3, dello stesso decreto. Con decreto ministeriale, a norma dell'art. 13 della legge 12 novembre 1976, n. 751, potrà essere disciplinato il versamento tramite gli uffici postali.
Le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata con legge 17 ottobre 1977, n. 749, si applicano all'imposta locale sui redditi a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 1978. L'aconio non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente sia di ammontare non superiore a lire quarantamila.
((Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1 gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.))