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DECRETO-LEGGE 10 giugno 1977, n. 307

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976, nonchè del termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1977, n. 500 (in G.U. 12/08/1977, n.220).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1977)
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Testo in vigore dal:  13-8-1977
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Art. 3-bis

((Ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 2 del presente decreto, nonché a quelli aventi domicilio fiscale in comuni diversi da quelli terremotati, limitatamente all'imposta relativa ai redditi prodotti nei comuni sopra indicati, e ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, relativamente alle aziende indicate al precedente articolo 3 del presente decreto non si applicano per gli anni 1977 e 1978 le disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, modificata dal decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1977, n. 198))
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