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LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2024)
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Testo in vigore dal:  1-3-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A):
a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;
b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;
c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;
d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e semprechè per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a), b), c) e d), quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.(6)
Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.
Nella tariffa speciale (allegato B) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.
Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.
Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
((11))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ha confermato (con l'art. 124, comma 1) la precedente modifica.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 ,convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 (in G.U. 28/02/1998, n.49) ha disposto (con l'art. 9-quater, comma 1) che "Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, viene fissata nella misura dello 0,05 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998."