LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/1995)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  1. Per il  versamento  d'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui  redditi,
da effettuarsi a partire dall'anno 1991  da  parte  dei  contribuenti
diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul  reddito
delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per
cento. Per il versamento d'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  giuridiche,  nonche'  per  quello  dell'imposta  locale  sui
redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per
cento anche per i periodi successivi a quelli  indicati  all'articolo
4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67. 
  2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale
e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1992,  la  ritenuta  sugli
interessi, premi ed altri frutti dei depositi e  dei  conti  correnti
bancari e postali di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo  quanto
disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo  1988,  n.
67. ((4)) 
  ((3. Fino alla data di entrata in vigore  dei  decreti  legislativi
previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990,  n.  408,  il
versamento di acconto di cui all'articolo  35  del  decreto-legge  18
marzo 1976, n. 46, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10
maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' fissato al 50 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.  Nell'anno  1991  il
versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito,
relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10  dell'articolo
7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di  ottobre
deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare
delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del  versamento
di acconto effettuato alla scadenza di giugno.)) 
  4. Le modificazioni derivanti  dalla  revisione  degli  estimi  del
catasto edilizio  urbano  mediante  nuove  tariffe  e  nuove  rendite
catastali disposta con il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  20
gennaio 1990,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7
febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992  ai  fini
della determinazione  del  reddito  dei  fabbricati  nonche'  per  la
rettifica dei valori degli atti  pubblici  formati,  dalle  scritture
private autenticate e di quelle non  autenticate  presentate  per  la
registrazione, degli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,  delle
successioni aperte e delle donazioni poste in essere  successivamente
al  31  dicembre  1991.  Le  predette  modificazioni  devono   essere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre  1991.  Per
la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991
nonche' per la rettifica dei  valori  degli  atti  pubblici  formati,
dalle scritture private  autenticate  e  di  quelle  non  autenticate
presentate per la registrazione, degli atti giudiziari  pubblicati  o
emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste  in  essere
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto
edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1
allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti
di aggiornamento stabiliti per l'anno  1989,  aumentati  del  25  per
cento ed arrotondati  alla  lira  superiore.  Restano  fermi  per  la
rettifica dei valori  di  atti  e  scritture,  formati,  autenticati,
pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste
in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con
il decreto del Ministro delle finanze 16  dicembre  1988,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. (2) 
  5. Nell'articolo 31, primo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo
sono  aggiunte,  in  fine  le  parole:  ";le  commissioni   censuarie
provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni
distrettuali non sono state  in  grado,  per  qualsiasi  ragione,  di
presentare osservazioni e reclami". 
  6. Nell'articolo 32, primo  comma,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "gia'
approvate dalla commissione censuaria  provinciale"  sono  sostituite
dalle altre: ",che gli uffici  sono  tenuti  a  trasmettere  dopo  la
scadenza del termine previsto  dalla  lettera  a),  del  primo  comma
dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono  state
in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;". 
  7. Fino al 31  dicembre  1991  le  aliquote  dell'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in
tutti  i  comuni  e  per  ogni  scaglione  di  incremento  di  valore
imponibile,  nella  misura  massima  prevista  dall'articolo  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643  e
successive modificazioni. 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 settembre 1991, n.  299,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 novembre 1991, n. 363, ha disposto (con l'art.  1,  comma
8) che ai fini e nei limiti di quanto previsto  dall'articolo  1  del
D.L. 13 settembre 1991, n.  299,  "il  termine  del  1  gennaio  1992
indicato nell'articolo 4, comma 4,  primo  periodo,  della  legge  29
dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1 ottobre 1991".
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art.1, comma  1)  che
"In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della  legge
29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e  altri
frutti  derivanti  dai  certificati  di  deposito  e   dai   depositi
nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non  oltre
dodici mesi, e' elevata dal 25 al 30 per cento".