DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 16

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (in G.U. 24/03/1993, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 28-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
  1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400  ,  e'  disposta  la  revisione  generale  delle  zone
censuarie,  delle  tariffe  d'estimo,  delle  rendite  delle   unita'
immobiliari urbane e  dei  criteri  di  classamento.  Tale  revisione
avverra' sulla base  di  criteri  che,  al  fine  di  determinare  la
redditivita' media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai
valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avra'  effetto
dal 1 gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993,  restano  in
vigore e continuano ad applicarsi  con  la  decorrenza  di  cui  all'
articolo 4, comma 4, della legge  29  dicembre  1990,  n.  405  ,  le
tariffe d'estimo e le rendite  gia'  determinate  in  esecuzione  del
decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite
stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del
presente articolo, con il decreto legislativo di cui all' articolo  2
della legge di conversione del presente  decreto,  si  applicano  per
l'anno 1994; tuttavia,  ai  soli  fini  delle  imposte  dirette,  con
esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli  25,  comma
3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , si applicano
dal 1 gennaio 1992 nei casi in cui  risultino  di  importo  inferiore
rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 27 settembre 1991 , pubblicato nel supplemento  straordinario
n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229  del  30  settembre  1991,  e  ai
decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992  ,  pubblicati  nel
supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  29
aprile 1992, e alle rendite determinate  a  seguito  della  revisione
disposta con il predetto decreto 20  gennaio  1990.  In  tal  caso  i
contribuenti  possono  dedurre  dal  reddito  complessivo   ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche  risultante  dalla  dichiarazione
relativa al periodo di imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del  presente  decreto,  la  differenza  tra  il  reddito  dei
fabbricati determinato sulla base  delle  tariffe  d'estimo  e  delle
rendite di cui ai predetti decreti ministeriali,  dichiarato  per  il
periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base  delle
tariffe  e  delle  rendite  risultanti  dal  decreto  legislativo  28
dicembre 1993,  n.  568.  Tale  disposizione  si  applica  anche  con
riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a  formare  il
reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (9) 
  1-bis. Entro il termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i
comuni possono presentare ricorsi  presso  le  commissioni  censuarie
provinciali nel cui ambito territoriale  e'  compreso  il  territorio
comunale, con  riferimento  alle  tariffe  d'estimo  e  alle  rendite
vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in  relazione  ad
una o piu' categorie o classi e all'intero territorio  comunale  o  a
porzioni  del  medesimo,  nonche'  alla  delimitazione   delle   zone
censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza  dalle  commissioni
censuarie provinciali ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
650 , entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
ricezione del ricorso. (4) 
  1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale
e' ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'  Amministrazione  del
catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la
presentazione di ricorso presso la  commissione  censuaria  centrale,
che decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  650  ,
entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso. 
  1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al  comma
1-bis entro il termine ivi previsto, nonche' sui  ricorsi  presentati
dai comuni di cui al comma 1-ter entro il  termine  ivi  previsto,  i
predetti ricorsi si considerano accolti. 
  1-quinquies. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  da  emanare
entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400  ,  sono  stabilite,  ai  fini  del   costante
aggiornamento  del  catasto  edilizio   urbano,   le   procedure   di
utilizzazione dei dati risultanti dagli atti  iscritti  o  trascritti
presso  le  conservatorie  dei  registri  immobiliari   ovvero   gia'
acquisiti  dall'  anagrafe  tributaria  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e  successive
modificazioni . 
  1-sexies. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1999, N. 28. 
  1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro
il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto
1988, n. 400 , sono  stabiliti  le  condizioni,  le  modalita'  ed  i
termini per la presentazione e la registrazione  delle  dichiarazioni
di variazione dello stato dei beni, nonche' delle volture in  maniera
automatica, e sono altresi' stabiliti le procedure, i  sistemi  e  le
caratteristiche tecniche  per  la  loro  eventuale  presentazione  su
supporto informatico o  per  via  telematica.  Le  volture  catastali
dipendenti da atti civili, giudiziari od  amministrativi  soggetti  a
trascrizione che danno origine a  mutazioni  di  diritti  censiti  in
catasto   sono   eseguite   automaticamente   mediante   elaborazione
elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione  presentate
alle conservatorie  dei  registri  immobiliari  i  cui  servizi  sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52 . 
  1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie  distrettuali  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
650.  I  compiti  delle  commisioni   censuarie   distrettuali   sono
trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo
19 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  650  del
1972. Ai componenti delle commissioni censuarie  provinciali  compete
per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila. ((22)) 
  1-novies. Al quarto comma dell' articolo 19  del  decreto  del  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 , e' aggiunto  in
fine, il  seguente  periodo:  "Uno  dei  due  membri  supplenti  puo'
assumere le funzioni di vicepresidente". 
  1-decies. All' onere derivante dall'attuazione del comma  1-octies,
valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'  anno   1993   e
corrispondenti  proiezioni  per  gli  esercizi  successivi,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro. Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1-undecies. Le variazioni di gettito  dell'imposta  comunale  sugli
immobili, derivanti dalle rettifiche nonche' dalla revisione generale
delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui al  presente  articolo,
daranno luogo a corrispondenti variazioni nella  quantificazione  dei
trasferimenti  erariali,  di  cui  all'  articolo  35   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  ,  a  partire  dall'esercizio
successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo  di
modifica delle tariffe d'estimo e delle rendite,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge  di  conversione  del  presente  decreto,
ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di
cui al comma 1 del presente articolo. 
  2.   La   revisione   generale    della    qualificazione,    della
classificazione e del classamento  delle  unita'  immobiliari  urbane
disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18  marzo  1991  ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del  6  aprile  1991,  deve
avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe
e delle rendite determinate a seguito della  revisione  prevista  nel
comma 1, primo e secondo periodo. 
  3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma  8,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e  58,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.  413,  e  dell'articolo  3,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269 ,  nonche'  per  la
determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini
delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, nonche' di quella  comunale  sull'incremento
di valore degli immobili, il valore delle unita'  immobiliari  urbane
deve essere determinato sulla base  delle  tariffe  e  delle  rendite
catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto
e dei servizi tecnici erariali a  seguito  della  revisione  generale
disposta, sulla base del valore unitario  di  mercato  ordinariamente
ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. 
  4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO 1993, N. 75. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012,  N.  16,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. (17) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 9 ottobre 1993,  n.  405,  convertito  senza  modificazioni
dalla L.10 novembre 1993, n. 457 , ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che "I ricorsi tempestivamente presentati ai  sensi  dell'articolo
2,  comma  1-  bis,  del  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,  non
decisi  per  mancata   costituzione   delle   commissioni   censuarie
provinciali alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  si
intendono accolti. Nel termine di trenta  giorni  a  decorrere  dalla
predetta data, e' ammessa, da parte del Dipartimento  del  territorio
del Ministero delle finanze, la presentazione di  ricorsi  presso  la
commissione censuaria centrale la quale decide con  le  modalita'  di
cui al comma 1- ter del suindicato articolo 2." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con  modificazioni  dalla
L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Il
termine del 1  gennaio  1995,  previsto  dall'articolo  2,  comma  1,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  23  gennaio   1993,   n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,  per
l'efficacia della revisione  generale  delle  zone  censuarie,  delle
tariffe d'estimo, delle rendite delle unita' immobiliari urbane e dei
criteri di classamento, e' prorogato al 1 gennaio 1997. " 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 74, comma 6)
che "Le disposizioni di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai  soli  fini  del
medesimo decreto, tra le imposte dirette e' inclusa  anche  l'imposta
comunale sugli immobili (ICI)." 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni
censuarie di cui all'articolo 21  dello  stesso  D.Lgs.  198/2014  e'
abrogato l'ultimo periodo del comma 1-octies del presente articolo.