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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1993, n. 16

Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-1-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 (in G.U. 24/03/1993, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 1-6-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti  di
immobili  di  civile  abitazione,  di  termini  per  la   definizione
agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri  frutti  derivanti  da
depositi e conti correnti interbancari,  nonche'  altre  disposizioni
tributarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e  della
previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473)).((7)) 
  2. Agli atti pubblici formati, agli atti  giudiziari  pubblicati  o
emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  nonche'  alle  scritture
private   non   autenticate   presentate   per    la    registrazione
successivamente alla medesima data, si applicano le  disposizioni  di
cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del  decreto-legge  7  febbraio
1985, n. 12, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  aprile
1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis  del  decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 dicembre 1986, n. 899 , a condizione che nell'atto di acquisto  il
compratore dichiari, a pena di  decadenza,  di  non  possedere  altro
fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo
adibire a propria abitazione principale, anche avendo gia' usufruito,
quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'articolo  1  della
legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'articolo  2  del  decreto-legge  7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
aprile 1985, n. 118, nonche'  di  quelle  previste  dall'articolo  3,
comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'articolo 5, commi
2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20  marzo  1992,  n.
237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'articolo 2,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, dall'articolo 1, commi 2  e  3,
del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, dall'articolo 1, commi 2
e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n.  455  ,  e  dal  presente
comma. Se  gli  immobili  acquistati  con  i  benefici  previsti  dal
presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito  prima  del
decorso del termine di cinque anni  dalla  data  dell'atto  del  loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e  catastale
nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30  per  cento  delle
imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta
sul valore aggiunto, e' dovuta una penalita' pari alla differenza tra
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  quella
agevolata, aumentata del 30 per cento. La disposizione  prevista  dal
precedente periodo non si applica nel caso in  cui  il  contribuente,
entro  un  anno  dall'alienazione  dell'immobile  acquistato  con   i
benefici di cui al presente  comma,  proceda  all'acquisto  di  altro
immobile da adibire a propria abitazione principale. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che  sussistano
tutte le condizioni ed i  requisiti  previsti,  anche  per  gli  atti
pubblici formati, gli atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati  e  le
scritture private autenticate successivamente al 1 gennaio  1992,  se
il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano
stabiliti dall'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,  n.
415 , presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla  data
dell'atto, all'ufficio del registro competente, per  usufruire  delle
agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le  modalita'
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  ,  la  sussistenza
delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per  gli  atti
pubblici formati,  gli  atti  giudiziari  pubblicati  o  emanati,  le
scritture private autenticate e le scritture private non  autenticate
gia'  sottoposti  alla  registrazione  nel   predetto   periodo   con
l'assolvimento delle imposte  in  misura  normale,  si  fa  luogo  al
rimborso delle  medesime  imposte  se  il  contribuente,  sempre  che
sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza
da  presentarsi  allo  stesso  ufficio  presso  il  quale  e'   stato
registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione  sostitutiva
di cui al presente comma. 
  4. All'articolo  7  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,  n.  359  ,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  " 3- bis. L'imposta e' ridotta del 50 per cento  per  i  fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati."; 
    b) nel comma 4 e' aggiunta la seguente lettera: 
    "  i-  bis)  gli  immobili  utilizzati  dai   soggetti   di   cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ,  destinati
esclusivamente  allo  svolgimento  di  attivita'   istituzionali   di
carattere assistenziale e sanitario.". 
  4-bis. Le persone fisiche non residenti del territorio dello  Stato
possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504  ,  in  unica
soluzione entro  la  scadenza  del  mese  di  dicembre  prevista  dal
medesimo decreto, con applicazione degli interessi nella misura del 3
per cento. Non si applicano, altresi', le sanzioni nei confronti  dei
predetti soggetti che effettuano, entro la data del 15 dicembre 1993,
il  versamento  dell'imposta   straordinaria   immobiliare   di   cui
all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ; in tal caso 
sono dovuti gli interessi nella misura sopra indicata. 
  4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma  3,  quarto
periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.  333,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo  8,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504  ,  per  i
cittadini italiani non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  si
considera direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  in
Italia, a condizione che non risulti locata. 
  5. A decorrere dal periodo di imposta per il quale  non  e'  ancora
scaduto, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
termine per la presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  e'
abrogato il comma 4 dell'articolo 38 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 . 
  5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta per il quale non e' ancora
scaduto, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
termine per la presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  al
comma 5 dell'articolo 38 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917,  dopo  le  parole:  "all'ufficio  delle  imposte"  sono
inserite le seguenti: "ed al comune ove e' ubicato l'immobile". 
  5-ter. Il termine stabilito  dal  secondo  comma  dell'articolo  52
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive  modificazioni,  da
ultimo prorogato al 31 dicembre 1992 dall'articolo 3, comma  13,  del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' differito al 31
dicembre 1993. 
    
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo
d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993."