stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 415

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1992)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-12-1991

Art. 3

1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1› ottobre 1991, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1992, 1993, e 1994, sono valutate, rispettivamente, in lire 3.400 miliadi, lire 5.000 miliardi e lire 5.800 miliardi.
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente al 31 dicembre 1991, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'articolo 5-bis del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, e dall'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 12 del 1985, nonché di quelle previste dal presente comma.
3. Fino al 31 dicembre 1992 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. Fino al 31 dicembre 1992, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al n. 4 è stabilita nella misura del 4 per cento. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi è stabilita nella misura del 9 per cento.
5. Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992.
6. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e 50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento.
7. In relazione alla modifica apportata dal comma 6 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta:
a) se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile non superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto;
b) se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento di acconto alle scadenza e con le modalità di cui al citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni, in ragione del 98 per cento dell'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari all'1 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato nell'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni.
Note all'art. 3:
- Il D.P.C.M. 30 settembre 1991, reca norme concernenti "Adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF, delle detrazioni e dei limiti di redditi previsto dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154".
- Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative) così recita:
"2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (v., da ultimo, il D.P.C.M. 30 settembre 1991 indicato nella precedente nota, n.d.r.) previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 1989".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:
"Art. 2 (Norme fiscali per l'edilizia abitativa). - 1.
Fino al 31 dicembre 1985 (termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, n.d.r.), i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento (elevata al 4% dall'art. 5- bis, comma 1, D.L. n. 708/1986: v. appresso, n.d.r.) ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.
2. Fino al 31 dicembre 1985 (termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, n.d.r.), sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto (elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, n.d.r.) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.
3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto (elevata al 4% dall'art. 34, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, n.d.r.) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma.
4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento.
5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc- cessive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati.
6-8. (Omissis).
9- bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985 (termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1991, dall'art. 2, comma 3, della legge finanziaria 24 dicembre 1988, n. 541, n.d.r.), immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
9-ter. Per le vendite di beni immobili posti in essere nei territori extra doganali di Campione e Livigno dai soggetti indicati nei precedenti commi 2 e 3, si applicano l'imposta di registro con l'aliquota del 2 per cento e le imposte fisse ipotecarie e catastali".
- Il testo dei primi due commi dell'art. 5- bis del D.L.
n. 708/1986 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:
"1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9- bis dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9- bis del predetto articolo è elevata al 4 per cento.
2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 168/1982 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa), è il seguente:
"Art. 1. - Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all'aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto stabilita dall'art. 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, nonché alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da enti pubblici previdenziali, da imprese di assicurazione e da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'acquisto, la gestione e l'alienazione di immobili. Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti siano persone fisiche che non acquistano nell'esercizio di impresa, arte o professione, ovvero coop- erative aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi soggetto il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione, le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all'imposta di registro nella misura ridotta del due per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato di cui al comma precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprietà di immobili destinati ad abitazione, nonché nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione semprechè gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. La disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture pri- vate autenticate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora l'acquirente di uno degli immobili di civile abitazione, che risulti occupato per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo e nell'art. 2, receda dal contratto stesso, al locatario è concesso in locazione prioritariamente, da parte dei soggetti già proprietari dell'alloggio ceduto, un altro alloggio, realizzato mediante il reinvestimento effettuato a norma dell'art. 2, nello stesso comune dove è sito l'immobile oggetto del contratto per il quale è stato esercitato il diritto di recesso o in un comune confinante.
Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui è stato registrato l'atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei confronti del soggetto che ha rivenduto l'immobile una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l'aliquota ridotta del due per cento, ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano state applicate in misura ridotta. Si applicano altresì gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni.
Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e secondo si applicano altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e suc- cessive modificazioni, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche a condizione che l'acquisto avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione, e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del secondo comma del presente articolo.
L'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle lettere d) ed e) del secondo comma del successivo art. 2".
- Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 643/1972 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) è il seguente:
"Art. 15 (Aliquote). - L'imposta si applica per scaglioni di incremento imponibile con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:
a) fino al dieci per cento del valore iniziale, dal tre al cinque per cento;
b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento del valore iniziale, dal cinque al dieci per cento;
c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento del valore iniziale, dal dieci al quindici per cento;
d) da oltre il cento fino al centocinquanta per cento del valore iniziale, dal quindici al venti per cento;
e) da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento del valore iniziale, dal venti al venticinque per cento;
f) oltre il duecento per cento del valore iniziale, dal venticinque al trenta per cento".
- Il D.P.R. n. 640/1972 reca norme concernenti l'imposta sugli spettacoli. Il n. 1 della tariffa annessa riguarda gli spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private. Il n. 2 concerne gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse. Il n. 3 riguarda gli spettacoli teatrali diversi da quelli di cui al successivo n. 4; le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; i balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura, ovunque si svolgano e da chiunque organizzati; i corsi mascherati e in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e manifestazioni similari. Il n. 4 concerne gli spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali; le attività circensi e dello spettacolo viaggiante; gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.
- Il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) così recita: "3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 313/1984 (Interventi straordinari per l'edilizia teatrale e cinematografica e per l'industria cinematografica), è il seguente:
"Art. 2. - Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito d'imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182".
- L'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, reca norme sulla determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, indicando, fra l'altro, in relazione agli scaglioni di reddito complessivo, computato al netto degli oneri deducibili, le aliquote d'imposta applicabili.
Gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote d'imposta, in vigore dal 1› gennaio 1992, sono stati stabiliti dall'art. 1 del D.P.C.M. 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 1› ottobre 1991, nelle seguenti misure:
Scaglioni di reddito Aliquote
--- ---
Fino a L. 7.200.000. . . . . . . . . . . . . . . 10%
Oltre L. 7.200.000 fino a L. 14.400.000. . . . . 22%
Oltre L. 14.400.000 fino a L. 35.900.000 . . . . 26%
Oltre L. 35.900.000 fino a L. 72.000.000 . . . . 33%
Oltre L. 72.000.000 fino a L. 179.800.000. . . . 40%
Oltre L. 179.800.000 fino a L. 359.700.000 . . . 45%
Oltre L. 359.700.000 . . . . . . . . . . . . . . 50%
- Il D.L. n. 69/1969 reca: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative". Si trascrive il testo del relativo art. 4:
"Art. 4. - 1. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e succes- sive modificazioni, e del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono effettuarsi in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi lire duecentomila. Il 40 per cento dell'acconto dovuto deve essere versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento della prima rata deve essere effettuato nel termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, fermo rimanendo per il versamento del residuo importo dell'acconto dovuto il termine previsto dalle disposizioni sopra citate; anche in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento della prima rata si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5.
2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la soprattassa per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi non si applicano:
a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all'imposta locale sui redditi;
b) in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
c) in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.
3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.
3- bis . (abrogato dall'art. 78, comma 36, della legge 30 dicembre 1991, n. 413).
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coin- cide con l'anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente".
Il versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato introdotto dall'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), come sostituito dall'art. 1 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, poi modificato dall'art. 11 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388. L'ultimo aumento della misura dell'acconto (al 98%) è stato disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 1› ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377.