DECRETO-LEGGE 11 luglio 1992, n. 333

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-7-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1992, n. 359 (in G.U. 13/08/1992, n.190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal: 25-3-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
 
  1.  Per  l'anno  1992  e'  istituita  una   imposta   straordinaria
immobiliare sul valore  dei  fabbricati  e  delle  aree  fabbricabili
individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel  territorio
dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla  cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita'  dell'impresa,  posseduti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Soggetto passivo dell'imposta e' il  proprietario  dell'immobile
ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o  abitazione  sullo
stesso anche se non residente nel territorio dello  Stato;  l'imposta
e' dovuta proporzioanlmente alla quota di posseso. Non sono  soggetti
passivi lo Stato, le regioni, le province,  i  comuni,  le  comunita'
montane, i consorzi tra detti enti, le unita'  sanitarie  locali,  le
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della
legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  gli  istituti  autonomi  case
popolari. 
  3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille  del  valore
dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli  strumenti
urbanistici vigenti.  Il  valore  e'  costituito,  per  i  fabbricati
iscritti in catasto, da quello che risulta  applicando  all'ammontare
delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del  catasto
e dei servizi tecnici erariali a  seguito  della  revisione  generale
disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20  gennaio  1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del  7  febbraio  1990,  un
moltiplicatorte pari a 100 per le unita' immobiliari  classificate  o
classificabili nei gruppi catastali A, B, e C, con  esclusione  delle
categorie  A/10  e  C/1,  pari  a  50  per  quelle   classificate   o
classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa  e
nella  categoria  A/10,  e  pari  a  34  per  quelle  classificate  o
classificabili nela categoria C/1.  Per  determinare  il  valore  dei
fabbricati non ancora iscritti in  catasto  si  fa  riferimento  alla
rendita delle unita' immobiliari similari. Per le unita'  immobiliari
urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e
dei suoi familiari, l'imposta e' stabilita nella  misura  del  2  per
mille del valore determinato ai sensi del presente  comma,  diminuito
di 50 milioni di lire. Per unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione  principale  deve  intendersi  quella   nella   quale   il
contribuente che la possiede a  titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano  abitualmente.  Per
le unita' immobiliari classificate  o  classificabili  nel  gruppo  D
possedute  nell'esercizio  d'impresa,   il   valore   e'   costituito
dall'ammontare, al lordo delle quote  di  ammortamento,  che  risulta
dalle scritture contabili applicando per ciascun anno  di  formazione
dello  stesso  i  seguenti  coefficienti:  1992:  1.02;  1991:  1,03;
1990:1,05; 1989. 1,10; 1988: 1,15;  1987:  1,20;  1986:  1,30;  1985:
1,40; 1984: 1,50; 1983: 1,60; 1982 e precedenti: 1,70.  Per  le  aree
fabbricabili individuate  negli  strumenti  urbanistici  vigenti,  il
valore e' costituito dal valore venale in  comune  commercio  ovvero,
per  le  aree  destinate   ad   attivita'   di   pubblica   utilita',
dall'ammontare delle indennita' che gli enti pubblici competenti  per
lo svolgimento delle attivita'  stesse  hanno  corrisposto  o  devono
corrispondere. 
  ((3- bis. L'imposta e' ridotta del 50 per cento  per  i  fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.)) 
  4. Sono esenti dall'imposta: 
    a) le  costruzioni  o  porzioni  di  costruzioni  rurali  di  cui
all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purche compatibile con le disposizioni degli articoli 8  e  19  della
Costituzione, e loro pertinenze; 
    c) i fabbricati di proprieta' della  Sente  Sede  indicati  negli
articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato lateranense 11 febbraio  1929,
reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
    d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  per  i  quali  e'
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito  dei  fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
    e) i fabbricati posseduti dagli enti  indicati  all'articolo  87,
comma 1, lettera  c),  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, non aventi finalita' di lucro, destinati esclusivamente allo
svolgimemto di attivita' istituzionali di carattere didattico; 
    f) i fabbricati recuperati  al  fine  di  essere  destinati  alle
attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    g)  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui
all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
    h) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie  da
E/1 a E/9; 
    i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche' le quote di essi,
appartenenti ai soggetti che alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto risultano sottoposti a  fallimento,  a  liquidazione
coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni. 
  ((i- bis) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui  all'articolo
87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni,  destinati  esclusivamente
allo   svolgimento   di   attivita'   istituzionali   di    carattere
assistenziale e sanitario.)) 
  5.  L'imposta  e'  riscossa  mediante  versamento  diretto  con  le
modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi.  Il  versamento
deve essere effettuato  nel  mese  di  settembre  1992.  Tuttavia  il
versamento puo' essere effettuato entro il 15 dicembre 1992;  in  tal
caso le somme versate  oltre  il  30  settembre  1992  devono  essere
maggiorate del 3 per cento a titolo di interessi, senza  applicazione
di soprattasse. 
  6.  Per  l'anno  1992  e'  istituita   una   imposta   staordinaria
sull'ammontare dei depositi bancari,  postali  e  presso  istituti  e
sezioni per il credito a medio termine, conti  correnti,  depositi  a
risparmio e a termine, certificati  di  deposito,  libretti  e  buoni
fruttiferi, da  chiunque  detenuti;  sono  esclusi  i  buoni  postali
fruttiferi,  il  libretti  di  risparmio   di   previdenza   indicati
all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n.  526,  la
raccolta interbancaria e intercreditizia,  nonche'  i  depositi  e  i
conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema  bancario  e
l'amministrazione  postale  e  quelli  detenuti   da   rappresentanze
diplomatiche e consolari estere in  Italia  o  da  enti  e  organismi
internazionali che godono della esenzione delle imposte sui  redditi.
L'amministrazione postale e le aziende ed istituti  di  credito  sono
tenuti  ad  operare,  con  obbligo  di  rivalsa  nei  confronti   dei
correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per  mille  commisurata
all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla  data  del  9
luglio 1992. L'imposta e' cersata entro il 15 settembre 1992  con  le
modalita'  previste  per  il  versamento  delle   ritenute   di   cui
all'articolo 26, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonche' per il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte  sui
redditi. Le imposte straordinarie di cui  al  presente  articolo  non
sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.