DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 1-1-1989
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis.

  1.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al
comma 9-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 aprile 1985, n. 118,
continuano  ad  applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2
per  cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9-bis
del predetto articolo e' elevata al 4 per cento.((3))
  2.  Tale  beneficio  viene  esteso  ai  cittadini italiani emigrati
all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano.((3))
3.  All'onere  derivante  dalle  minori  entrate  di  cui al comma 1,
valutato  per  l'anno  1987 in lire 180 miliardi, si provvede con una
corrispondente    quota    delle    maggiori    entrate,   realizzate
successivamente  alla  presentazione del bilancio di previsione dello
Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della
Repubblica  adottati  ai  sensi  della  legge  25  marzo 1986, n. 73,
recante  delega  al  Governo  per  l'emanazione  di norme concernenti
l'aumento  o  la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti
petroliferi  con  riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi
medi di tali prodotti.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 1988, n. 541 (con l'art.2, comma 3) ha disposto che
"Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 dell'articolo 5- bis del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  dicembre  1986,  n.  899,  concernenti agevolazioni
tributarie  per  i  trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso
abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991."