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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1986, n. 708

Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 899 (in G.U. 27/12/1986, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 28-3-1987
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare  norme
dirette  a  fronteggiare  l'eccezionale  carenza  di   disponibilita'
abitative; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 ottobre 1986; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri di grazia  e
giustizia,  dell'interno,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Fino al 31 marzo 1987 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili di proprieta' privata e pubblica ad uso abitazione  e'
sospesa nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed in
quelli della delibera adottata dal CIPE in  data  30  maggio  1985  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19  giugno  1985.  Le  stesse
disposizioni si applicano negli altri comuni capoluogo di provincia. 
  2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4  del  presente
decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31  marzo  1987
alla integrale revisione della delibera assunta  in  data  30  maggio
1985 classificando ad  alta  tensione  abitativa  solo  quei  comuni,
superiori  a  10.000  abitanti  secondo  le  risultanze   dell'ultimo
censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali  il  rapporto
tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e  le  famiglie
residenti  risulti  superiore  allo  stesso  rapporto  considerato  a
livello nazionale . ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 ha disposto (con l'art. 13-quinquies)
che "Il termine del  31  marzo  1987  previsto  dall'articolo  1  del
decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e'  prorogato  al  31  dicembre
1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data  30  maggio
1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal  sisma  del
23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata"