DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal: 28-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 19. 
        Composizione delle commissioni censuarie provinciali 
 
  Le  commissioni  censuarie  provinciali  sono  costituite   di   un
presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti. 
  La commissione censuaria provinciale e' presieduta  dal  presidente
della commissione  tributaria  provinciale  o  da  un  presidente  di
sezione della medesima commissione nominato,  su  sua  proposta,  dal
presidente del tribunale civile e penale avente  sede  nel  capoluogo
della provincia. 
  La commissione si articola in  due  sezioni  composte  ciascuna  di
cinque membri effettivi  e  due  supplenti;  alla  prima  sezione  e'
attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla  seconda
la competenza in materia di catasto edilizio urbano. 
  La presidenza  delle  due  sezioni  e'  attribuita  ai  due  membri
effettivi piu' anziani. 
  I membri effettivi e  supplenti  sono  scelti  dal  presidente  del
tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo  della  provincia
fra un numero almeno doppio di esperti designati: 
    1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi
e due supplenti; 
    2) dal consiglio  provinciale,  sentiti  i  comuni,  per  quattro
membri effettivi e due supplenti; 
    3)  dagli  ordini  e  collegi  delle   categorie   professionali,
competenti in materia catastale, per due membri effettivi. 
  Il presidente della commissione attribuisce a due membri  effettivi
le funzioni di presidente di sezione. 
  Nella regione Valle d'Aosta le  designazioni  di  competenza  della
giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla  giunta
regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per  le
rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di  Trento  e
dalla giunta della provincia di  Bolzano;  nella  regione  siciliana,
dopo che saranno costituiti  i  liberi  consorzi  dei  comuni,  dalle
giunte dei consorzi stessi. 
  La designazione dei membri effettivi  e  supplenti  e'  fatta  come
segue: 
    a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia  ed
estimo rurale; 
    b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti  in  economia
ed estimo urbano. 
  Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo
articolo 21. 
  Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta
giorni dalla data  dell'invito,  che  sara'  rivolto  dal  competente
direttore compartimentale del dipartimento del  territorio,  e  fatte
pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al  direttore
compartimentale del dipartimento del territorio. 
  Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o  sono
incomplete, il presidente del  tribunale,  procede  alla  scelta  dei
membri della commissione  censuaria  provinciale,  utilizzando,  fino
alla  concorrenza  del  numero  richiesto,  anche  l'intera  rosa  di
nominativi designati, ovvero  facendo  ricorso  a  soggetti  iscritti
nell'albo dei consulenti tecnici,  previsto  dall'articolo  13  delle
disposizioni per l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile.  I
nominativi  dei  membri  effettivi  e  supplenti  prescelti   vengono
comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma.  Alle  nomine
dei membri, provvede, in conformita',  il  direttore  compartimentale
con proprio decreto. 
                                                            (2) ((6)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni  dalla
L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art.  2,  comma  1-octies)
che "Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  650.  I
compiti delle commisioni censuarie distrettuali sono trasferiti  alle
commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19  del  citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  650  del  1972.   Ai
componenti delle commissioni censuarie provinciali compete  per  ogni
seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha  disposto  (con  l'art.  22,
comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni
censuarie di cui all'articolo 21  dello  stesso  D.Lgs.  198/2014  e'
abrogato il presente articolo.