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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 650

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2015)
Testo in vigore dal:  28-1-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

Composizione delle commissioni censuarie provinciali


Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di un presidente, di dieci membri effettivi e di quattro membri supplenti.
La commissione censuaria provinciale è presieduta dal presidente della commissione tributaria provinciale o da un presidente di sezione della medesima commissione nominato, su sua proposta, dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia.
La commissione si articola in due sezioni composte ciascuna di cinque membri effettivi e due supplenti; alla prima sezione è attribuita la competenza in materia di catasto terreni; alla seconda la competenza in materia di catasto edilizio urbano.
La presidenza delle due sezioni è attribuita ai due membri effettivi più anziani.
I membri effettivi e supplenti sono scelti dal presidente del tribunale civile e penale avente sede nel capoluogo della provincia fra un numero almeno doppio di esperti designati:
1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti;
2) dal consiglio provinciale, sentiti i comuni, per quattro membri effettivi e due supplenti;
3) dagli ordini e collegi delle categorie professionali, competenti in materia catastale, per due membri effettivi.
Il presidente della commissione attribuisce a due membri effettivi le funzioni di presidente di sezione.
Nella regione Valle d'Aosta le designazioni di competenza della giunta dell'amministrazione provinciale sono effettuate dalla giunta regionale; nella regione Trentino-Alto Adige sono effettuate, per le rispettive circoscrizioni, dalla giunta della provincia di Trento e dalla giunta della provincia di Bolzano; nella regione siciliana, dopo che saranno costituiti i liberi consorzi dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi.
La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue:
a) per la prima sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo rurale;
b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano.
Tutti i designati devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 21.
Le designazioni debbono essere effettuate per iscritto entro trenta giorni dalla data dell'invito, che sarà rivolto dal competente direttore compartimentale del dipartimento del territorio, e fatte pervenire al presidente del tribunale civile e penale e al direttore compartimentale del dipartimento del territorio.
Scaduto detto termine se le designazioni non sono pervenute o sono incomplete, il presidente del tribunale, procede alla scelta dei membri della commissione censuaria provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del numero richiesto, anche l'intera rosa di nominativi designati, ovvero facendo ricorso a soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici, previsto dall'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I nominativi dei membri effettivi e supplenti prescelti vengono comunicati al direttore compartimentale del territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al nono comma. Alle nomine dei membri, provvede, in conformità, il direttore compartimentale con proprio decreto.
(2)
((6))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 2, comma 1-octies) che "Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commisioni censuarie distrettuali sono trasferiti alle commissioni censuarie provinciali di cui all'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che a decorrere dalla data di insediamento delle commissioni censuarie di cui all'articolo 21 dello stesso D.Lgs. 198/2014 è abrogato il presente articolo.