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DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (11G0112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2026
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Art. 17

Tributi propri connessi al trasporto su gomma
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174))
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5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA. (1)
7. Con il disegno di legge di stabilità, ovvero con disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in conformità alle seguenti norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta nella registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province l'IPT con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione può essere effettuata dall'ACI senza oneri per le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra le province e l'ACI stesso. (4)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto."